Corte costituzionale

Sentenza n. 102/2010

Corte cost., sent. 17 marzo 2010, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
102/2010
Data di deposito
17 marzo 2010
Data di decisione
10 marzo 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:102

Parametri

  • art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 3, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 5, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 6, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 39, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 34471

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Valle d'Aosta per la dichiarazione che non spettava allo Stato adottare atti di disposizione in ordine al complesso immobiliare denominato "Ex Hotel Lanterna", situato nel Comune di Saint Pierre (AO), rue du Petit St. Bernard, nn. 5 e 7, disponendone la vendita al pubblico incanto per il 4 febbraio 2009 con atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quinta serie speciale, n. 145, del 15 dicembre 2008, con conseguente annullamento di tale atto e di ogni altro connesso, presupposto o consequenziale allo stesso, in quanto lesivo delle attribuzioni costituzionali della Regione. Esula, infatti, dalla materia dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni la vindicatio rei da parte di uno di tali enti nei confronti dell'altro. La pretesa azionata nei termini sopra indicati, ancorché basata su disposizioni dello statuto di autonomia, si risolve in una controversia circa la titolarità del complesso immobiliare e postula, quindi, non un "regolamento di competenza" in ordine alla delimitazione delle attribuzioni costituzionali degli enti in conflitto, bensì una interpretazione della normativa invocata diretta a stabilire a quale di tali enti spetti la proprietà del complesso medesimo e quale sia il titolo giuridico di appartenenza del bene, con conseguente impossibilità di configurare una vindicatio potestatis . In senso analogo, v. citate sentenze n. 443/2008; n. 302, n. 177/2005, n. 179/2004, n. 213/2001, n. 309/1993; si veda, anche, la citata sentenza n. 383/1991, poi superata dalla sentenza n. 309/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Valle d'Aosta-Vallèe d'Aoste nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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