Corte costituzionale
Ordinanza n. 49/2010
Corte cost., ord. 12 febbraio 2010, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 49/2010
- Data di deposito
- 12 febbraio 2010
- Data di decisione
- 8 febbraio 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:49
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, e, per derivazione,, legge n. 366 del 3 ottobre 2001
- art. 2, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 3, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 4, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 5, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 6, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 7, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 8, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 9, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 10, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 11, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 12, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 13, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 14, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 15, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 16, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 17, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
Massime
Massima n. 34340
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 e, «per derivazione», degli artt. da 2 a 17 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate in riferimento all'art. 76 Cost. Invero, identiche questioni proposte dal medesimo giudice sono state già dichiarate manifestamente inammissibili con le ordinanze n. 208, n. 22 e n. 21 del 2008, n. 343 e n. 70 del 2007, n. 360 e n. 209 del 2006, ove si é escluso che - considerate le modalità e le argomentazioni con le quali le questioni sono state prospettate - tra di esse corra il (pur asserito) nesso di subordinazione logico-giuridica della seconda alla prima e si è, invece, rilevata la radicale contraddizione tra l'interpretazione «subordinata», esposta dal rimettente a sostegno della legittimità della legge di delega (da esso compiutamente argomentata e quasi «suggerita» alla Corte), e la diversa lettura della medesima norma premessa alla questione «principale». Anche le odierne questioni presentano gli stessi difetti di prospettazione, in quanto il rimettente non solo non adempie l'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata di ciascuna delle norme impugnate, ma propone, nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente alternative, così inammissibilmente demandando alla Corte la scelta fra queste. Peraltro, nessuna influenza rispetto alla definizione della presente questione riveste la circostanza dell'avvenuta abrogazione di tutte le censurate norme del d.lgs. n. 5 del 2003 ad opera dell'art. 54, comma 5, della legge n. 69 del 2009, giacché il successivo comma 6 della medesima disposizione prevede espressamente che le norme abrogate continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, tra le quali anche il giudizio a quo . Negli stessi termini, v. le citate ordinanze n. 208/2008, n. 22/2008, n. 21/2008, n. 343/2007, n. 70/2007, n. 360/2006 e n. 209/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevate, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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