Corte costituzionale

Ordinanza n. 352/2010

Corte cost., ord. 3 dicembre 2010, n. 352

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
352/2010
Data di deposito
3 dicembre 2010
Data di decisione
29 novembre 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:352

Norme oggetto del giudizio

Massime

Massima n. 35150

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, cod. civ., impugnato nella parte in cui non prevede che il giudice civile può conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento dei danni ove sia intervenuta sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Il giudice a quo ha, infatti, omesso di indicare i parametri costituzionali violati - peraltro neppure desumibili in modo implicito dal contesto dell'ordinanza di rimessione - e di motivare in ordine alla non manifesta infondatezza ed alla rilevanza della questione. Tali carenze assorbono l'erronea premessa interpretativa da cui muove il rimettente, il quale trascura di verificare se il combinato disposto degli artt. 2738, secondo comma, primo periodo, cod. civ. (che riconosce alla parte non ammessa a provare il contrario la tutela risarcitoria «nel caso di condanna penale per falso giuramento») e 445, comma 1- bis , ultimo periodo, cod. proc. pen. (secondo cui «salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna») consenta di ritenere che, anche in caso di applicazione della pena su richiesta per falso giuramento della parte, il giudice civile possa conoscere di detto reato al fine del risarcimento dei danni. Sull'esigenza che i parametri costituzionali asseritamente violati siano, a pena di manifesta inammissibilità della questione, almeno desumibili dal contesto dell'ordinanza di rimessione, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 99/1977, ordinanze n. 277/2006 e n. 252/2000. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per omessa motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 64/2009, ordinanze n. 146/2010, n. 85/2010, n. 190/2009 e n. 312/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, del codice civile, sollevata dal Tribunale di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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