Corte costituzionale

Ordinanza n. 212/2010

Corte cost., ord. 11 giugno 2010, n. 212

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
212/2010
Data di deposito
11 giugno 2010
Data di decisione
7 giugno 2010
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:212

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana n. 337 del 11 febbraio 2010
  • art. 4, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana n. 337 del 11 febbraio 2010
  • art. 4, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana n. 337 del 11 febbraio 2010
  • art. 4, comma 5, delibera legislativa Regione Siciliana n. 337 del 11 febbraio 2010
  • art. 5, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana n. 337 del 11 febbraio 2010
  • art. 5, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana n. 337 del 11 febbraio 2010
  • art. 13, comma 1, ultimo periodo, delibera legislativa Regione Siciliana n. 337 del 11 febbraio 2010
  • art. 5, comma 8, delibera legislativa Regione Siciliana n. 337 del 11 febbraio 2010
  • art. 5, comma 10, delibera legislativa Regione Siciliana n. 337 del 11 febbraio 2010
  • art. 6, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana n. 337 del 11 febbraio 2010
  • art. 8, delibera legislativa Regione Siciliana n. 337 del 11 febbraio 2010
  • art. 10, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana n. 337 del 11 febbraio 2010
  • art. 10, comma 3, delibera legislativa Regione Siciliana n. 337 del 11 febbraio 2010

Parametri

  • art. 12, comma 4, statuto regione Sicilia
  • art. 13, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 34742

In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, 4, commi 1, 2 e 5, 5, commi 1, 2, 8 e 10, 6, comma 2, 8, 10, commi 2 e 3, 13, comma 1, 14, comma 1, ultimo periodo, della delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana, con la quale la stessa ha approvato il disegno di legge n. 337, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 26 febbraio 2010, n. 3, con omissione della disposizione oggetto di censura; sicché l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale. In senso analogo, v. citate ordinanze n. 155, n. 74/2010, n. 186/2009, n. 304/2008, n. 358/2007, n. 229/ 2007, n. 410/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2010.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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