Corte costituzionale
Sentenza n. 334/2009
Corte cost., sent. 18 dicembre 2009, n. 334
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 334/2009
- Data di deposito
- 18 dicembre 2009
- Data di decisione
- 14 dicembre 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:334
Norme oggetto del giudizio
- art. 77-quater, comma 7, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 83, comma 21, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 83, comma 22, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
Parametri
- art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 34190
V. titoletto.
Massima n. 34191
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell' art. 77- quater , comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per omessa motivazione circa la violazione del Titolo VI dello statuto di autonomia e dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. Infatti, l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 non è stato evocato dalla ricorrente quale parametro di legittimità costituzionale e il Titolo VI dello statuto di autonomia ma è stato menzionato nel ricorso al solo scopo di ricordare che ad esso è stata data attuazione proprio con l'evocato art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992.
Massima n. 34192
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell' art. 77- quater , comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, perché la ricorrente non avrebbe chiarito quale concreta lesione delle sue prerogative si sarebbe verificata in conseguenza dell'entrata in vigore della disposizione censurata. Per l'ammissibilità del ricorso in via principale, è sufficiente l'esistenza della norma che si afferma lesiva del riparto di competenze, a prescindere dall'utilità concreta che il ricorrente possa ricevere dalla decisione. In senso analogo, v. citate sentenze n. 118, n. 88/2006, n. 407/2002.
Massima n. 34193
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 77- quater , comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano, il quale prevede che «Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato», anziché essere accreditate, come espressamente previsto dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992, «ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti». Le contabilità speciali infruttifere intestate alle Province autonome presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, di cui alla norma censurata, sono diverse da quelle relative ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale, di cui all'evocato parametro. Né può opporsi che la disposizione denunciata si limita a realizzare una riorganizzazione della tesoreria unica statale, «senza portare alcun sostanziale mutamento in peius nella finanza provinciale». In realtà, tale riorganizzazione determina pur sempre un diverso assetto normativo e, pertanto, avrebbe potuto essere legittimamente realizzata, quanto al Trentino-Alto Adige, solo previa modifica della citata disposizione di attuazione statutaria. La dichiarazione di illegittimità costituzionale, essendo basata sulla violazione del sistema statutario del Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche alla Provincia autonoma di Bolzano.
Massima n. 34194
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77- quater , comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in quanto la norma censurata, attraendo nel sistema di Tesoreria statale anche le entrate «connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano», sottrae liquidità al sistema regionale, perché non si limita a porre «una mera modalità tecnico-contabile in relazione a nuove entrate, e per particolari ragioni di ripartizione interna delle stesse». Le norme che fissano mere modalità tecnico-contabili per il versamento di somme dovute dallo Stato alla Regione non contrastano con l'art. 36 dello statuto regionale siciliano né con l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto non incidono in alcun modo sull'ammontare delle somme stesse. Tale è il caso della disposizione censurata, la quale si limita a prevedere, nell'àmbito della riorganizzazione del sistema di tesoreria dello Stato, una nuova modalità di accreditamento di somme spettanti alla Regione, senza pertanto recare alcun pregiudizio alla finanza regionale. Ne consegue che tale disposizione non si pone in contrasto con il sistema statutario siciliano, il quale, a differenza di quello del Trentino-Alto Adige, non contiene previsioni specifiche relative alle modalità di accreditamento delle somme dovute alla Regione. In senso analogo, per la Regione Siciliana, v. citate sentenze n. 334/2006; n. 73 e n. 72/2005; n. 288/2004.
Massima n. 34195
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi 21 e 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione al combinato disposto degli artt. 36 dello statuto regionale siciliano e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione e indipendentemente dall'interpretazione che possa darsi del comma 1 dell'art. 22 del d.lgs. n. 112 del 1999, gli evocati parametri non le riconoscono alcun diritto sulle somme riscosse in eccedenza rispetto ai tributi erariali. Essi si limitano, infatti, ad attribuire alla Regione le entrate tributarie erariali riscosse nell'àmbito del suo territorio, dovendosi intendere per tali entrate solo i tributi erariali effettivamente dovuti, e non certo le somme eccedenti tali tributi, indebitamente corrisposte dai contribuenti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Siciliana;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 77-quater, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 77-quater, comma 7, e dell’art. 83, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse, in riferimento al combinato disposto degli artt. 36 dello statuto regionale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana») e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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