Corte costituzionale

Sentenza n. 240/2009

Corte cost., sent. 24 luglio 2009, n. 240

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
240/2009
Data di deposito
24 luglio 2009
Data di decisione
16 luglio 2009
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:240

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 6, decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008
  • art. 5, comma 9, lett. b), n. 14, decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008
  • art. 5, comma 1, decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008
  • art. 5, comma 12, decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008
  • allegato elenco n. 1, decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008

Parametri

  • art. 21, statuto regione Sicilia
  • art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 35 del 21 gennaio 2004
  • art. 2, comma 4, decreto legislativo n. 35 del 21 gennaio 2004

Massime

Massima n. 33749

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 6, 9, lettera b ), n. 14), e 12, del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché dell'elenco n. 1 allegato al predetto d.l., impugnati dalla Regione Siciliana - in riferimento all'art. 21, comma terzo, dello statuto regionale di autonomia speciale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) ed agli artt. 2, comma 1, e 4 del d.lgs. 21 gennaio 2004, n. 35 - poiché, stabilendo che gli interventi ivi previsti siano finanziati mediante la riduzione di importi già assegnati alla Regione con specifiche destinazioni e disponendo l'abrogazione e l'inefficacia di tutte le disposizioni e i provvedimenti attuativi incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa, avrebbero violato la disciplina relativa alla partecipazione del Presidente della Regione alle riunioni del Consiglio dei ministri in cui si discutono provvedimenti di interesse regionale. Non sussistono i denunciati vizi di illegittimità in quanto - premesso che solo nell'ipotesi in cui il Consiglio dei ministri debba «deliberare provvedimenti di qualsiasi natura che riguardano la sfera di attribuzioni proprie e peculiari della Regione siciliana» (comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. n. 35 del 2004) è obbligatorio l'invito rivolto al Presidente della Regione a partecipare alle riunioni del Consiglio, mentre in ogni altra ipotesi in cui i provvedimenti trattati «coinvolgono un interesse differenziato, proprio e peculiare della Regione siciliana o determinano una rilevante e diretta interferenza sullo specifico indirizzo politico della stessa» (comma 2 dello stesso articolo) vi è l'onere per il Presidente della Regione di chiedere di partecipare alle riunioni, salva la definitiva determinazione del Presidente del Consiglio comunicata al Presidente della Regione - con riguardo al caso di specie, la Regione ricorrente non fa alcun cenno alle «attribuzioni proprie e peculiari» che sarebbero state «coinvolte» dalle disposizioni censurate, ma si limita ad affermare genericamente che queste ultime «coinvolgono direttamente e specificamente la Regione siciliana ed i suoi interessi»; ipotesi, questa, che consente al Presidente della Regione solo di avanzare la richiesta di essere invitato a partecipare al Consiglio dei ministri. Né sussiste l'asserita violazione del principio di leale collaborazione, evocato in relazione alla preventiva informazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei ministri, prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 35 del 2004. Invero, il sistema dello statuto e delle relative norme attuative non prevede alcun obbligo di preventiva informazione, rendendo indubbiamente più difficile per il Presidente della Regione avanzare tempestivamente ed in modo pertinente la richiesta di partecipare alle riunioni del Consiglio dei ministri. Questa difficoltà non è, però, rilevante per il sistema statutario, che ha inteso, invece, garantire la discrezionalità politica del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendogli, attraverso la mancata comunicazione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari, di «anticipare» la propria determinazione di non invitare il Presidente della Regione. Sul carattere eccezionale e, pertanto, di stretta interpretazione delle norme degli statuti regionali di autonomia speciale che prevedono l'obbligo di invitare i Presidenti regionali a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, quando queste abbiano all'ordine del giorno questioni di particolare interesse per la Regione, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 1/1968. Sull'esclusione del coinvolgimento dei Presidenti di Regioni a statuto speciale quando la deliberazione statale presenti un carattere unitario e globale e sia destinata a produrre indistintamente effetti sull'intero territorio nazionale, così da interessare tutta la comunità nazionale e, solo in quanto in essa incluse, anche le singole regioni - ovvero esprima un interesse tipico ed esclusivo dello Stato, cui corrisponde una mera localizzazione territoriale dei relativi effetti, senza che sussista un interesse differenziato e di peculiare connotazione della singola Regione autonoma - v. le citate sentenze n. 92/1999, n. 545/1989, n. 166/1976, n. 34/1976 e n. 1/1968.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 6, 9, lettera b), numero 14), e 12, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché dell'elenco n. 1 allegato al predetto decreto-legge, promosse, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 21, terzo comma, dello statuto speciale di detta Regione (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) ed agli artt. 2, comma 1, e 4 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 35 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana relative alla partecipazione del Presidente della Regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri).

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Testo integrale

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