Corte costituzionale
Sentenza n. 149/2009
Corte cost., sent. 8 maggio 2009, n. 149
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 149/2009
- Data di deposito
- 8 maggio 2009
- Data di decisione
- 4 maggio 2009
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:149
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 21 del 28 ottobre 2002
- art. 14, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 17 maggio 1957
Parametri
- art. 27, comma 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) del 16 marzo 1956
- art. 15, comma 4, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 33403
È inammissibile la costituzione della Regione resistente nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri per l'annullamento dell'atto di promulgazione della legge statutaria della Regione Sardegna 10 luglio 2008, n. 1: infatti, detta costituzione è avvenuta oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, secondo quanto prevedeva, nella precedente formulazione, l'art. 27, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, applicabile ratione temporis al presente giudizio. Sull'inammissibilità della costituzione tardiva, vedi, citate, sentenze n. 313/2006, n. 169/1999, n. 331/1998 e n. 428/1997.
Massima n. 33404
È inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Sardegna, limitatamente alla parte relativa alla denunciata incompatibilità con l'art. 15 dello statuto sardo della normativa regionale in base alla quale è stato emanato l'atto di promulgazione della legge statutaria della Regione Sardegna 10 luglio 2008, n. 1. Ed invero, fondandosi il ricorso per conflitto di attribuzione sulla denunziata incompatibilità della disciplina regionale referendaria con lo statuto regionale, la censura finisce per sostanziarsi, da un lato, nella prospettazione di un dubbio di incostituzionalità, in elusione del termine perentorio per impugnare la legge regionale e, dall'altro, in mezzo utilizzabile per sottrarre al giudice a quo il potere-dovere di sollevare in via incidentale la questione di legittimità costituzionale dell'atto avente forza di legge, sul quale si fonda il provvedimento davanti ad esso giudice impugnato. >Sul rapporto tra giudizio di legittimità costituzionale in via principale e ricorso per conflitto di attribuzione avverso atti attuativi delle norme impugnate, v. le citate sentenze n. 375/2008, n. 386/2005 e n. 334/2000.
Massima n. 33405
È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Governo nei confronti della Regione Sardegna per l'annullamento dell'atto di promulgazione della legge statutaria della Regione Sardegna 10 luglio 2008, n. 1, la dove il ricorrente ha inteso "censurare il fatto sopravvenuto dell'illegittima, sotto il profilo costituzionale, promulgazione della legge statutaria". Come affermato da questa Corte, dopo la scadenza dei termini per impugnare in via diretta e preventiva uno statuto regionale ordinario, ai sensi dell'art. 123, secondo comma, Cost., il Governo può utilizzare il conflitto di attribuzione per denunciare l'asserita illegittimità dell'atto di promulgazione per vizi precedentemente non rilevabili. L'interesse del Governo a preservare la supremazia delle previsioni contenute negli statuti speciali dalle lesioni che il procedimento regionale di approvazione o modifica dello statuto possa infliggere loro, non si esaurisce con lo spirare dei termini per sollevare la questione di legittimità costituzionale sul testo della legge statutaria, allorché il vizio d'illegittimità sopraggiunga nella fase ulteriore del procedimento e si consolidi a seguito dell'atto di promulgazione. In tal caso, è il conflitto di attribuzione tra enti ad offrirsi quale strumento costituzionale per garantire la tutela dell'interesse di cui il Governo è portatore, preservando, così, la competenza dello Stato ad impedire che entrino in vigore norma statutarie costituzionalmente illegittime. >In senso analogo, vedi, citate, sentenze n. 469/2005 e n. 40/1977. >Sul potere di controllo preventivo del Governo sulla costituzionalità degli statuti ad autonomia ordinaria e delle leggi statutarie delle Regioni speciali, vedi, citate, sentenze n. 469/2005 e n. 304/2002. >In tema di asimmetria, tra Stato e Regioni, nella deducibilità dei parametri nel giudizio di legittimità costituzionale e sulla posizione peculiare che è pur sempre riservata allo Stato, nell'ordinamento generale della Repubblica, quale garante dell'istanza unitaria, vedi, citata, sentenza n. 274/2003.
Massima n. 33406
Non spettava al Presidente della Regione Sardegna procedere alla promulgazione della legge statutaria della Regione Sardegna 10 luglio 2008, n. 1, essendo avvenuta la promulgazione nonostante la mancata approvazione della legge statutaria da parte della maggioranza dei voti dei partecipanti al referendum popolare, in violazione del divieto di promulgazione espressamente posto in tale ipotesi dall'art. 15, quarto comma, dello statuto speciale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe limitatamente alla parte relativa alla denunciata incompatibilità con l'art. 15 dello statuto sardo della normativa regionale in base alla quale è stato emanato l'atto di promulgazione della legge statutaria della Regione Sardegna 10 luglio 2008, n. 1 (Disciplina riguardante la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della regione, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di presidente della regione, consigliere regionale e assessore regionale);
dichiara che non spettava al Presidente della Regione Sardegna procedere alla promulgazione della suddetta legge statutaria della Sardegna n. 1 del 2008;
annulla, per l'effetto, la promulgazione medesima.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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