Corte costituzionale

Ordinanza n. 323/2009

Corte cost., ord. 4 dicembre 2009, n. 323

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
323/2009
Data di deposito
4 dicembre 2009
Data di decisione
30 novembre 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:323

Norme oggetto del giudizio

  • art. 102, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 7 agosto 2006

Parametri

  • art. 9, comma 1, n. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 15 luglio 1988

Massime

Massima n. 34167

Sono manifestamente inammissibili, per carente motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 102, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5, impugnato, in riferimento agli artt. 9, primo comma, numero 2), e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all'art. 2, comma 4, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), nella parte in cui, con riferimento ai «dirigenti iscritti nell'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative», stabilisce che «la Provincia [...] individua i casi e le condizioni che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi di trattenimento in servizio dopo il sessantacinquesimo anno di età o dopo quaranta anni di servizio, subordinandola in ogni caso alla vacanza del posto». In punto di rilevanza, il rimettente si limita a prospettare in termini meramente ipotetici e generici l'accoglimento delle domande nei giudizi principali. Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo omette di indicare le ragioni per le quali ritiene che, in materia di condizioni per il trattenimento in servizio di dirigenti scolastici, l'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 405 del 1988, evocato quale parametro interposto, debba essere necessariamente interpretato come istitutivo di una riserva assoluta di competenza a favore del contratto collettivo provinciale di lavoro, non derogabile dal legislatore statale o regionale o provinciale, e non possa, invece, essere inteso, come pure appare evidente in base al suo tenore letterale, nel senso che esso chiarisce la natura meramente relativa della riserva di legge operante in detta materia, solo consentendo (e non imponendo) una disciplina contrattuale collettiva. Per l'affermazione che il giudice a quo non può sottrarsi all'obbligo di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza e sulle ragioni delle censure, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 19/2008, n. 307/2007 e n. 72/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 102, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), sollevate, in riferimento agli artt. 9, primo comma, numero 2, e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all’art. 2, comma 4, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), dal Tribunale di Trento con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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