Corte costituzionale
Sentenza n. 352/2008
Corte cost., sent. 24 ottobre 2008, n. 352
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 352/2008
- Data di deposito
- 24 ottobre 2008
- Data di decisione
- 22 ottobre 2008
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:352
Parametri
- art. 8, statuto regione Sicilia
- art. 9, statuto regione Sicilia
- art. 10, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 32880
Spettava allo Stato e, per esso, al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare il decreto del 29 gennaio 2008 con il quale è accertata, a decorrere dal 18 gennaio 2008, la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di Presidente della Regione siciliana ai sensi dell'art. 15, comma 4- bis , della legge 19 marzo 1990, n. 55. Pur se la legge costituzionale n. 2 del 2001, nel prevedere l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente, ha introdotto una forma di governo caratterizzata dall'attribuzione a tale organo di forti e tipici poteri per la gestione unitaria dell'indirizzo politico e amministrativo della Regione, deve escludersi che la scelta operata dal legislatore costituzionale incida sulla perdurante applicabilità dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 al Presidente della Regione Sicilia, posto che le misure previste da tale disposizione - incandidabilità ad una serie di cariche elettive, decadenza di diritto dalle medesime a seguito di sentenza di condanna, passata in giudicato, per determinati reati, nonché sospensione automatica in caso di condanna non definitiva per gli stessi - mirano a contrastare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto istituzionale locale, dovendosi altresì ritenere, con riferimento alla sospensione obbligatoria di cui all'art. 15, comma 4- bis , della legge n. 55 del 1990, che il bilanciamento dei valori coinvolti effettuato dal legislatore non è irragionevole, essendo esso fondato essenzialmente sul sospetto di inquinamento o, quanto meno, di perdita dell'immagine degli apparati pubblici che può derivare dalla permanenza in carica del consigliere eletto che abbia riportato una condanna, anche se non definitiva, per i delitti indicati e sulla constatazione del venir meno di un requisito soggettivo essenziale per la permanenza dell'eletto nell'organo elettivo, finalità, queste, che risultano compatibili anche nel nuovo assetto statutario, e non potendo neanche desumersi la incompatibilità della sospensione obbligatoria con tale assetto dal diverso grado di legittimazione che il vicepresidente, chiamato a sostituire il Presidente sospeso, avrebbe rispetto a quest'ultimo, in quanto l'intervento di quell'organo, lungi dal risultare incompatibile con l'attuale forma di governo regionale, è, anzi, specificamente contemplato dallo statuto siciliano, e anzi la stessa Regione ha adottato, dopo il 2001, norme che prevedono l'applicabilità della indicata disposizione sia ai deputati regionali che al Presidente. - sulla rilevanza della previsione della elezione diretta del Presidente della regione, v. sentenze n. 2 del 2004, 372 del 2004, 12 del 2006. - sull'art. 15 della legge n. 55 del 1990, v., citate, sentenze n. n. 218 e n. 288 del 1993, n. 407 del 1992, n. 141 del 1996, n. 118 e n. 184 del 1994, n. 206 del 1999. - in particolare, sulla sospensione obbligatoria dalla carica, v., citate, sentenze n. 288 del 1993 e n. 25 del 2002.
Massima n. 32881
Spettava allo Stato e, per esso, al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare il decreto del 29 gennaio 2008 con il quale è accertata, a decorrere dal 18 gennaio 2008, la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana ai sensi dell'art. 15, comma 4- bis , legge 19 marzo 1990 n. 55. Posto che la sospensione ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, legge n. 55 del 1990, può e deve essere disposta in relazione alla carica di Presidente della Regione (v. massima A), per la medesima ragione tale misura trova applicazione anche per la carica derivata di deputato regionale, tanto più in quanto per i deputati regionali la sospensione è espressamente prevista dall'art. 60, comma 6, legge regionale 20 marzo 1951 n. 29, come modificata dalla legge regionale 3 giugno 2005 n. 7.
Massima n. 32882
La competenza spettante allo Stato e, per esso, al Presidente del Consiglio dei ministri, di disporre la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana e di Presidente della Regione siciliana ai sensi dell'art. 15, comma 4- bis , legge 19 marzo 1990 n. 55, non trova ostacolo circostanza che l'interessato si sia dimesso irrevocabilmente dall'ufficio di Presidente della Regione prima dell'adozione del d.P.C.m. che ne ha disposto la sospensione. Posto che la sospensione contemplata dall'art. 15, comma 4-bis, legge n. 55 del 1990 opera obbligatoriamente e di diritto, il d.P.C.m. previsto dal comma 4- ter dello stesso art. 15 assolve ad una funzione di mero accertamento, e non costitutiva dell'effetto sospensivo, sicché, essendo la sentenza di condanna stata pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti dell'interessato il 18 gennaio 2008, mentre le dimissioni del medesimo sono state comunicate all'Assemblea regionale siciliana il successivo 26 gennaio, l'impugnato d.P.C.m. 29 gennaio 2008 (nel quale si afferma che la condanna è stata comminata anche per il «delitto di cui all'art. 378, comma 1 e 2 cod.pen., che punisce il favoreggiamento personale "quando il delitto commesso è quello previsto dall'art 416-bis"») non ha fatto altro che accertare l'intervenuta, automatica sospensione a partire da una data anteriore rispetto a quella delle dimissioni del Presidente della regione, fermo restando che la sospensione di cui all'art. 15 produce l'effetto dell'immediato allontanamento dalla carica, con conseguente impossibilità di compiere qualunque atto, mentre le dimissioni del Presidente consentono lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettava allo Stato e, per esso, al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare il decreto del 29 gennaio 2008 con il quale è accertata, a decorrere dal 18 gennaio 2008, la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana e di Presidente della Regione siciliana ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2008.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze