Corte costituzionale

Sentenza n. 235/2008

Corte cost., sent. 27 giugno 2008, n. 235

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
235/2008
Data di deposito
27 giugno 2008
Data di decisione
23 giugno 2008
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:235

Parametri

  • art. 9, numero 7), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 20, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1° novembre 1973
  • art. 3, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
  • art. 59, legge provincia Bolzano n. 58 del 14 dicembre 1988

Massime

Massima n. 32635

E' inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Questore di detta Provincia del 28 settembre 2007, n. 11-A/A.S./2007, recante la sospensione, per cinque giorni, della licenza di esercizio n. 1.4/73.09684/07BA/f, avente ad oggetto la gestione di una sala da ballo. Non sussiste, infatti, materia per un conflitto di attribuzione - restando aperta invece all'ente autonomo la strada della ordinaria tutela giurisdizionale al fine di far valere la illegittimità dell'atto impugnato -, in quanto il conflitto è stato proposto sul rilievo della illegittimità dell'atto impugnato per l'erronea identificazione dei presupposti che avrebbero potuto permetterne l'adozione e per violazione di una norma di una legge provinciale, sicché la lesione costituzionale lamentata non sarebbe che il riflesso di tale violazione. - Sui requisiti di ammissibilità del conflitto in relazione alle violazioni denunciate, v., citate, sentenze n. 467/1997 e n. 380/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato – in relazione al decreto del Questore di detta Provincia del 28 settembre 2007, n. 11-A/A.S./2007, recante la sospensione, per cinque giorni, della licenza di esercizio n. 1.4/73.09684/07BA/f, avente ad oggetto la gestione di una sala da ballo – con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2008.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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