Corte costituzionale
Sentenza n. 235/2008
Corte cost., sent. 27 giugno 2008, n. 235
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 235/2008
- Data di deposito
- 27 giugno 2008
- Data di decisione
- 23 giugno 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:235
Parametri
- art. 9, numero 7), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 20, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1° novembre 1973
- art. 3, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- art. 59, legge provincia Bolzano n. 58 del 14 dicembre 1988
Massime
Massima n. 32635
E' inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Questore di detta Provincia del 28 settembre 2007, n. 11-A/A.S./2007, recante la sospensione, per cinque giorni, della licenza di esercizio n. 1.4/73.09684/07BA/f, avente ad oggetto la gestione di una sala da ballo. Non sussiste, infatti, materia per un conflitto di attribuzione - restando aperta invece all'ente autonomo la strada della ordinaria tutela giurisdizionale al fine di far valere la illegittimità dell'atto impugnato -, in quanto il conflitto è stato proposto sul rilievo della illegittimità dell'atto impugnato per l'erronea identificazione dei presupposti che avrebbero potuto permetterne l'adozione e per violazione di una norma di una legge provinciale, sicché la lesione costituzionale lamentata non sarebbe che il riflesso di tale violazione. - Sui requisiti di ammissibilità del conflitto in relazione alle violazioni denunciate, v., citate, sentenze n. 467/1997 e n. 380/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato – in relazione al decreto del Questore di detta Provincia del 28 settembre 2007, n. 11-A/A.S./2007, recante la sospensione, per cinque giorni, della licenza di esercizio n. 1.4/73.09684/07BA/f, avente ad oggetto la gestione di una sala da ballo – con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2008.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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