Corte costituzionale

Sentenza n. 188/2008

Corte cost., sent. 30 maggio 2008, n. 188

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
188/2008
Data di deposito
30 maggio 2008
Data di decisione
19 maggio 2008
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:188

Norme oggetto del giudizio

  • 2005/3.0/L/25079, nota dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2005
  • 2005/4.2/30927, nota dell'Agenzia delle entrate del 21 aprile 2005

Parametri

  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 25 luglio 1965

Massime

Massima n. 32519

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, in relazione alla nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, emessa in data 31 marzo 2005, prot. n. 2005/3.0/L/25079, e alla nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, emessa in data 21 aprile 2005, prot. n. 2005/4.2/30927 (in tema di applicabilità delle agevolazioni qualora ricorrano i requisiti e le condizioni di cui all'art. 2 della legge n. 604/1954), in quanto gli atti impugnati sono inidonei a ledere la competenza legislativa regionale in materia tributaria. Infatti l'interpretazione fatta propria dalla prima delle due note censurate - la quale afferma testualmente che «il regime di favore, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 604, si applica esclusivamente agli atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall'art. 2» - si limita ad attribuire alla disposizione interpretata uno dei suoi possibili significati. Né la dedotta lesione della competenza regionale può derivare dall'altra successiva nota censurata, in quanto essa si limita a prendere atto dell'incerta interpretazione della normativa regionale di agevolazione e a sospendere, conseguentemente, l'applicazione della prima nota impugnata, rinviando, con una previsione meramente interlocutoria, ogni definitiva determinazione interpretativa ad un futuro intervento della Direzione centrale normativa e contenzioso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, in relazione alla nota dell'Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Sicilia, emessa in data 31 marzo 2005, prot. n. 2005/3.0/L/25079, e alla nota dell'Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Sicilia, emessa in data 21 aprile 2005, prot. n. 2005/4.2/30927, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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