Corte costituzionale
Sentenza n. 82/2007
Corte cost., sent. 16 marzo 2007, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 82/2007
- Data di deposito
- 16 marzo 2007
- Data di decisione
- 5 marzo 2007
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 148, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
Parametri
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 31101
Deve essere disposta la separazione della questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalle altre che investono diversi commi dello stesso art. 1, promosse con il medesimo ricorso e che formano oggetto di distinte pronunce.
Massima n. 31102
Non è fondata, in riferimento allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e relative norme di attuazione nonché alle norme contenute nel Titolo V della parte seconda della Costituzione, in collegamento con l'art. 10, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede che, per gli anni 2006, 2007 e 2008, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordino con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti e che in caso di mancato accordo si applichino le disposizioni stabilite per le Regioni a statuto ordinario. La disposizione impugnata - che stabilisce limiti alla crescita della spesa complessiva e ai pagamenti degli enti territoriali per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali di riequilibrio della finanza pubblica, condizionati anche dagli obblighi comunitari - prevede il metodo dell'accordo tra le Regioni a statuto speciale e il Ministero dell'economia e delle finanze, quale espressione dell'autonomia finanziaria delle Regioni speciali e del contemperamento di tale principio con quello del rispetto dei limiti alla spesa imposti dal cosiddetto "patto di stabilità". In tale contesto, deve ritenersi che, in base alla norma censurata, qualora si versi nel caso di mancata tempestiva definizione dell'accordo entro il termine del 31 marzo trovano sì applicazione i limiti di spesa previsti per le Regioni a statuto ordinario, ma ciò solo in via provvisoria, fino alla conclusione dell'accordo, che può intervenire anche successivamente. Ne consegue che l'applicazione alle Regioni a statuto speciale dei limiti di spesa previsti per quelle a statuto ordinario, proprio perché transitoria, non comporta lo svuotamento del principio dell'accordo: allo Stato, infatti, non potrebbe bastare far scadere il termine per imporre definitivamente alle Regioni a statuto speciale i limiti previsti dalla legge finanziaria per le Regioni ordinarie, perché le trattative possono ben proseguire dopo la scadenza del termine. - Sulla competenza della legislazione statale a prevedere vincoli di riequilibrio della finanza pubblica, v. sentenza n. 416/1995 riferita alle autonomie speciali; si vedano anche sentenze n. 417/2005 e nn. 353, 345 e 36/2004, anche se non con specifico riferimento alle Regioni a statuto speciale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti di altri commi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossa, in riferimento alla legge costituzionale 31 febbraio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e relative norme di attuazione ed alle norme contenute nel Titolo V della parte seconda della Costituzione, in collegamento con l'art. 10, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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