Corte costituzionale
Sentenza n. 276/2007
Corte cost., sent. 13 luglio 2007, n. 276
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 276/2007
- Data di deposito
- 13 luglio 2007
- Data di decisione
- 4 luglio 2007
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:276
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 37, statuto regione Sicilia
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 31550
E' inammissibile, perché privo di tono costituzionale, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 36 e 37 del proprio statuto, al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e al principio di leale collaborazione, nei confronti dello Stato, in relazione al silenzio serbato dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a fronte delle note del proprio Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito, prot. nn. 4792, 4793, 4794 e 4796 del 6 aprile 2006, e prot. nn. 8377, 8370, 8361 e 8367 del 15 giugno 2006. Invero, secondo la giurisprudenza costituzionale, un comportamento omissivo può essere qualificato come atto lesivo soltanto quando è «idoneo a produrre un'immediata violazione o menomazione di attribuzioni, come, ad esempio, l'indebito rifiuto di adottare un provvedimento necessario affinché una Regione sia posta in grado di esplicare un'attribuzione costituzionalmente ad essa spettante». Nel caso di specie, invece, l'inerzia delle amministrazioni statali a fronte delle istanze loro rivolte può essere interpretata solo come una mancata risposta ad una sollecitazione non vincolante che fa permanere lo stato di incertezza, ma non come un comportamento omissivo concludente volto a negare le attribuzioni costituzionali della Regione Siciliana. Rimane, peraltro, impregiudicato il diritto della Regione Siciliana di soddisfare le proprie pretese di fronte al giudice comune. - In merito alla qualificazione del comportamento omissivo come atto lesivo, vedi, citate, sentenze n. 187/1984 e n. 111/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato – in relazione al silenzio del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri, a fronte delle note prot. nn. 4792, 4793, 4794 e 4796 del 6 aprile 2006 e delle note prot. nn. 8377, 8370, 8361 e 8367 del 15 giugno successivo, dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito della Regione Siciliana – con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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