Corte costituzionale

Sentenza n. 273/2007

Corte cost., sent. 13 luglio 2007, n. 273

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
273/2007
Data di deposito
13 luglio 2007
Data di decisione
4 luglio 2007
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:273

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, decreto ministeriale del 8 febbraio 2006
  • art. 4, decreto ministeriale del 8 febbraio 2006
  • art. 5, decreto ministeriale del 8 febbraio 2006

Parametri

  • art. 4, numero 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992

Massime

Massima n. 31544

Non spettava allo Stato, e per esso al Ministro delle attività produttive, di fissare alla Regione Trentino-Alto Adige Südtirol criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio e va, pertanto, annullato l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006, nella parte in cui prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano nella Regione Trentino-Alto Adige Südtirol. Invero, il predetto decreto, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 98, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, è lesivo delle prerogative costituzionali della Regione ricorrente in quanto le camere di commercio, il cui ordinamento rientra nella competenza esclusiva regionale per effetto della previsione statutaria (art. 4, n. 8 dello Statuto), devono ritenersi sottratte all'applicabilità delle norme statali in materia. La competenza statutaria esclusiva, infatti, può essere limitata solo da norme fondamentali di riforma economico-sociale, tra le quali non può certo annoverarsi l'art. 1, comma 98, ultimo periodo, della legge n. 311 del 2004, che non detta norme di principio dirette a fissare criteri generali di spesa, ma pone limiti puntuali a specifiche voci tra cui quelle per assunzioni a tempo indeterminato. - In merito alla circostanza che le camere di commercio sono parte del sistema complessivo della finanza regionale, v., citata, sentenza n. 477/2000. - Sugli ambiti e sui limiti posti dalla legge statale n. 311 del 2004 in materia di "coordinamento della finanza pubblica", v., citate, sentenze n. 169/2007, n. 88/2006 e n. 390/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministro delle attività produttive, di fissare alla Regione Trentino-Alto Adige Südtirol criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio;

annulla, per l'effetto, l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006 (Definizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007), nella parte in cui prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano nella Regione Trentino-Alto Adige Südtirol.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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