Corte costituzionale
Sentenza n. 273/2007
Corte cost., sent. 13 luglio 2007, n. 273
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 273/2007
- Data di deposito
- 13 luglio 2007
- Data di decisione
- 4 luglio 2007
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:273
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, decreto ministeriale del 8 febbraio 2006
- art. 4, decreto ministeriale del 8 febbraio 2006
- art. 5, decreto ministeriale del 8 febbraio 2006
Parametri
- art. 4, numero 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 31544
Non spettava allo Stato, e per esso al Ministro delle attività produttive, di fissare alla Regione Trentino-Alto Adige Südtirol criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio e va, pertanto, annullato l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006, nella parte in cui prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano nella Regione Trentino-Alto Adige Südtirol. Invero, il predetto decreto, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 98, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, è lesivo delle prerogative costituzionali della Regione ricorrente in quanto le camere di commercio, il cui ordinamento rientra nella competenza esclusiva regionale per effetto della previsione statutaria (art. 4, n. 8 dello Statuto), devono ritenersi sottratte all'applicabilità delle norme statali in materia. La competenza statutaria esclusiva, infatti, può essere limitata solo da norme fondamentali di riforma economico-sociale, tra le quali non può certo annoverarsi l'art. 1, comma 98, ultimo periodo, della legge n. 311 del 2004, che non detta norme di principio dirette a fissare criteri generali di spesa, ma pone limiti puntuali a specifiche voci tra cui quelle per assunzioni a tempo indeterminato. - In merito alla circostanza che le camere di commercio sono parte del sistema complessivo della finanza regionale, v., citata, sentenza n. 477/2000. - Sugli ambiti e sui limiti posti dalla legge statale n. 311 del 2004 in materia di "coordinamento della finanza pubblica", v., citate, sentenze n. 169/2007, n. 88/2006 e n. 390/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
la corte costituzionale
dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministro delle attività produttive, di fissare alla Regione Trentino-Alto Adige Südtirol criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio;
annulla, per l'effetto, l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006 (Definizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007), nella parte in cui prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano nella Regione Trentino-Alto Adige Südtirol.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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