Corte costituzionale

Sentenza n. 240/2007

Corte cost., sent. 26 giugno 2007, n. 240

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
240/2007
Data di deposito
26 giugno 2007
Data di decisione
18 giugno 2007
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:240

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 276, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 50, comma 8, bis, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 50, comma 8, ter, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 50, comma 8, quater, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • legge n. 326 del 24 novembre 2003

Parametri

  • art. 9, numero 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 5, numero 16, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia

Massime

Massima n. 31472

V. titoletto.

Massima n. 31473

L'art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui, attraverso l'introduzione, nell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dei commi 8- bis , 8- ter e 8- quater , ha previsto, al fine di garantire l'effettività del sistema di acquisizione, a livello centrale, di dati significativi concernenti la spesa farmaceutica, le sanzioni amministrative irrogabili per il caso di mancata, tardiva o incompleta trasmissione delle informazioni desumibili dalle ricette mediche e dalle confezioni dei farmaci, attribuendo, altresì, alla Guardia di Finanza l'accertamento delle relative violazioni, si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Trattasi invero di sanzioni riconducibili in prevalenza alla materia del coordinamento informatico statistico e informatico dei dati, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. r ) della Costituzione, dovendosi altresì escludere l'inapplicabilità delle disposizioni censurate agli enti ad autonomia speciale, in ragione della clausola contenuta nell'art. 1, comma 610, della medesima legge finanziaria per il 2006, essendo la relativa formula inidonea, per la sua genericità, ad escludere eventuali vizi di legittimità della norma censurata.

Massima n. 31474

E' infondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 9, numero 10 e 16 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; 2, comma 2, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; 2 e 4 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dell'art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui, attraverso l'introduzione, nell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dei commi 8- bis , 8- ter e 8- quater , ha previsto, al fine di garantire l'effettività del sistema di acquisizione, a livello centrale, di dati significativi concernenti la spesa farmaceutica, le sanzioni amministrative applicabili per il caso di mancata, tardiva o incompleta trasmissione delle informazioni desumibili dalle ricette mediche e dalle confezioni dei farmaci, attribuendo, altresì, alla Guardia di Finanza l'accertamento delle relative violazioni: e invero l'ambito materiale della normativa rispetto alla quale sono state poste le sanzioni è riconducibile, in prevalenza, alla competenza esclusiva statale prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. r ) della Costituzione, ancorché esso interferisca anche con la materia della tutela della salute e dunque con il sistema di controllo della spesa sanitaria. Conseguentemente la competenza a disporre sanzioni amministrative nel relativo settore spetta allo Stato. Peraltro, la necessità di acquisire ed elaborare a livello centrale i dati telematici, allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, compresa quella sanitaria, giustifica l'affidamento dei compiti di accertamento delle violazioni ad un organo dello Stato, operante con uniformità di criteri sull'intero territorio nazionale.

Massima n. 31475

E' infondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 5, numero 16, e 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), dell'art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui, attraverso l'introduzione nell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dei commi 8- bis , 8- ter e 8- quater , ha previsto, al fine di garantire l'effettività del sistema di acquisizione, a livello centrale, di dati significativi concernenti la spesa farmaceutica, le sanzioni amministrative applicabili per il caso di mancata, tardiva o incompleta trasmissione delle informazioni desumibili dalle ricette mediche e dalle confezioni dei farmaci, attribuendo, altresì, alla Guardia di Finanza l'accertamento delle relative violazioni: e invero l'ambito materiale della normativa rispetto alla quale sono state poste le sanzioni è riconducibile alla competenza esclusiva statale prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. r ) della Costituzione, ancorché esso interferisca anche con la materia della tutela della salute e dunque con il sistema di controllo della spesa sanitaria. Conseguentemente la competenza a disporre sanzioni amministrative nel relativo settore spetta allo Stato. Peraltro, la necessità di acquisire ed elaborare a livello centrale i dati telematici, allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, compresa quella sanitaria, giustifica l'affidamento dei compiti di accertamento delle violazioni ad un organo dello Stato, operante con uniformità di criteri sull'intero territorio nazionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promosse dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 276, della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui introduce i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater nell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 9, numero 10, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), e agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 1, comma 276, della legge n. 266 del 2005, promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 5, numero 16, e 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze