Corte costituzionale

Sentenza n. 239/2007

Corte cost., sent. 26 giugno 2007, n. 239

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
239/2007
Data di deposito
26 giugno 2007
Data di decisione
18 giugno 2007
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:239

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, bis, decreto-legge n. 245 del 30 novembre 2005
  • legge di conversione n. 21 del 27 gennaio 2006
  • art. 3, comma 2, bis, disegno di legge n. 245 del 30 novembre 2005

Parametri

  • art. 90, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 6 aprile 1984
  • art. 3, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 6 aprile 1984

Massime

Massima n. 31470

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2- bis , del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, censurato, in riferimento all'art. 90 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e all'art. 3, commi 1 e 4, d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, va disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata assumendosi che la Provincia autonoma di Trento avrebbe fatto valere la violazione di norme costituzionali non specificamente relative al riparto di competenze con lo Stato, senza lamentare una «menomazione sia pure indiretta» delle proprie competenze. La ricorrente Provincia autonoma, infatti, denuncia la violazione delle norme relative esclusivamente alla designazione dei giudici del locale Tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Massima n. 31471

Non è fondata, in riferimento all'art. 90 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e all'art. 3, commi 1 e 4, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2- bis , del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma. Premesso che la ricorrente Provincia autonoma di Trento è legittimata ad evocare quale parametro costituzionale qualsiasi norma dello statuto di autonomia e che, nella specie, non ha rivendicato alcuna competenza legislativa, né ha evidenziato l'esistenza di una qualche lesione della sua potestà legislativa in ordine alla organizzazione del locale Tribunale regionale di giustizia amministrativa, o di altre sue competenze, e premesso che gli artt. 90 e 91 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige e l'art. 3 della relativa disciplina di attuazione svolgono esclusivamente la funzione di regolare «l'assetto organizzativo» del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, facendone oggetto di «una competenza riservata e separata» della Provincia, la competenza del Tribunale regionale amministrativo con sede in Trento non risulta violata dalla norma censurata, non incidendo questa sui suddetti profili di organizzazione del Tribunale de quo , e segnatamente sul potere spettante alla Provincia autonoma di designazione di due dei suoi giudici, regolando, invece, i criteri generali di individuazione della competenza territoriale degli organi decentrati di giustizia amministrativa. - Sull'ordinamento della giustizia amministrativa nelle province autonome, v. le citate sentenze nn. 137/1998, 121/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, promossa – in riferimento all'art. 90 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all'art. 3, commi 1 e 4, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano) – dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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