Corte costituzionale
Sentenza n. 191/2007
Corte cost., sent. 14 giugno 2007, n. 191
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 191/2007
- Data di deposito
- 14 giugno 2007
- Data di decisione
- 5 giugno 2007
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:191
Norme oggetto del giudizio
- 954-91232/2005, nota dell'Agenzia delle entrate del 14 giugno 2005
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 31374
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione alla nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso - Settore fiscalità generale e contenzioso, Ufficio persone fisiche, del 14 giugno 2005, prot. n. 954-91232/2005. Invero, per aversi materia di un conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione, è necessario che l'atto impugnato sia idoneo a ledere la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione all'ente confliggente. Al contrario, la nota in esame, emessa in risposta ad un interpello formale proposto dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, costituisce un mero parere, che non integra esercizio di potestà impositiva e, in quanto priva di carattere vincolante nei confronti del contribuente, non ha attitudine lesiva delle attribuzioni costituzionali della Regione siciliana. - Sull'idoneità dell'atto impugnato a ledere la sfera costituzionale dell'ente confliggente, v., citate, sentenze n. 422/1998, 288/2004 e n. 467/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe, proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, in relazione alla nota dell'Agenzia delle entrate – Direzione centrale normativa e contenzioso – Settore fiscalità generale e contenzioso – Ufficio persone fisiche, prot. n. 954-91232/2005 del 14 giugno 2005.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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