Corte costituzionale

Sentenza n. 179/2007

Corte cost., sent. 7 giugno 2007, n. 179

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
179/2007
Data di deposito
7 giugno 2007
Data di decisione
23 maggio 2007
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:179

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 166, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 167, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 168, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 169, legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

  • art. 60, statuto regione Friuli Venezia Giulia

Massime

Massima n. 31343

V. titoletto.

Massima n. 31344

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 166, 167, 168 e 169, censurati in riferimento all'art. 60 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, deve escludersi l'inoperatività delle disposizioni denunciate rispetto a tale Regione in forza della clausola di salvaguardia prevista dal comma 610 dell'art. 1 della medesima legge n. 266 del 2005, in considerazione della eccessiva vaghezza della formulazione di detta clausola; ne consegue che è proprio il comma 610 a non poter trovare applicazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia. - Sui limiti alla applicabilità delle generiche clausole di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome contenute nelle leggi finanziarie, v. le citate sentenze nn. 95 e 105/2007.

Massima n. 31345

Premesso che il legislatore è libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi altra forma di controllo, purché questo abbia un suo fondamento costituzionale e che l'art. 100 della Costituzione, il quale assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, deve intendersi riferito non solo al bilancio dello Stato, ma anche a quello di tutti gli altri enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata, le norme di cui all'art. 1, commi 166, 167, 168 e 169, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 60 dello statuto speciale della stessa Regione, introducono un nuovo tipo di controllo affidato alla Corte dei conti, dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria degli enti locali, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost. Si tratta di controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, e che ha tuttavia la caratteristica di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive. Esso assume, quindi, anche i caratteri propri del controllo sulla gestione in senso stretto e concorre, insieme a quest'ultimo, alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e dell'osservanza del patto di stabilità interno, che la Corte dei conti può garantire in un'ottica "collaborativa", nel senso che nell'esercizio di tale controllo essa si limita alla segnalazione all'ente controllato delle rilevate disfunzioni e rimette all'ente stesso l'adozione delle misure necessarie, rientrando la previsione da parte di una legge dello Stato del controllo in esame nella competenza propria di quest'ultimo di dettare principi nella materia concorrente della «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica». - Sui caratteri del controllo di gestione, v. la citata sentenza n. 267/2006. - Sull'ambito del controllo affidato alla Corte dei conti dall'art. 100 Cost., v. le citate sentenze n. 29/1995 e n. 267/2006.

Massima n. 31346

Non è fondata, in riferimento all'art. 60 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 166 e 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che « ... gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo» (comma 166) e che «Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino ... comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto (di stabilità interno), adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno». Da un lato, infatti, il parametro evocato riguarda il controllo preventivo di legittimità e non può, dunque, avere alcuna attinenza con il tipo di controllo sulla gestione finanziaria previsto dalle disposizioni denunciate; dall'altro, tale controllo risulta dettato da esigenze di tutela dell'unità economica della Repubblica e di coordinamento della finanza pubblica, ed è finalizzato, con funzione collaborativa, alla tempestiva segnalazione agli Enti interessati di situazioni inerenti agli equilibri di bilancio, per l'adozione delle necessarie misure correttive, senza che la possibilità data, dal comma 7 dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alle Regioni a statuto speciale, «nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità», ponga in discussione la finalità di uno strumento, quale il controllo sulla gestione delle risorse collettive, affidato alla Corte dei conti, in veste di organo terzo a servizio della Repubblica, che garantisce il rispetto dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva. - Sulla portata dell'art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, v. la citata sentenza n. 267/2006. - Sulle finalità del controllo affidato alla Corte dei conti, v. le citate sentenze n. 29/1995, n. 470/1997, n. 64/2005.

Massima n. 31347

Non è fondata, in riferimento all'art. 60 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che «La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione». L'obbligo degli organi di controllo interno di presentare una relazione sulla base delle linee guida dettate dalla Corte dei conti, diretto unicamente a rendere possibile il controllo esterno della Corte stessa, è un obbligo che discende direttamente dalle norme di principio ed è rilevante soltanto al fine di attivare processi di autocorrezione. - Sulla finalizzazione dell'obbligo di relazione posto a carico degli organi di controllo interno degli enti appartenenti alla finanza pubblica allargata all'esercizio del controllo esterno da parte della Corte dei conti, v. le citate sentenze n. 29/1995 e n. 470/1997.

Massima n. 31348

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento all'art. 60 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto riconosce alla Corte dei conti la possibilità di avvalersi, ai fini dell'espletamento del controllo di cui all'art. 1, commi 166, 167 e 168 della medesima legge n. 266 del 2005, di personale degli enti locali collocato in posizione di fuori ruolo o di comando. E' infatti evidente la inconferenza del parametro evocato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 166 a 169, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevate, in riferimento all'art. 60 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso in epigrafe indicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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