Corte costituzionale
Ordinanza n. 5/2007
Corte cost., ord. 19 gennaio 2007, n. 5
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 5/2007
- Data di deposito
- 19 gennaio 2007
- Data di decisione
- 8 gennaio 2007
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:5
Massime
Massima n. 30950
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 e dell'art. 330 cod. proc. civ., censurato in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dal momento che l'ordinanza di rimessione è stata notificata a tutte le parti in causa, compresa quella non costituita.
Massima n. 31052
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 e dell'art. 330 cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che l'atto di citazione in appello sia validamente notificato al procuratore costituito di controparte presso la cancelleria del giudice di primo grado, ove quel procuratore, esercente fuori dalla circoscrizione di quel Tribunale, non abbia eletto domicilio nella sede di causa. Infatti, la prescrizione dell'onere di indicazione della residenza o dell'elezione di domicilio nel Comune sede del giudice adito rappresenta una scelta ragionevole, perché funzionale a un più immediato e agevole espletamento delle formalità di notificazione, e la mancata elezione non impedisce il diritto di difesa, perché l'avvocato ben può, con l'ordinaria diligenza, informarsi presso la cancelleria e ritirare l'atto, considerato, tra l'altro, che tale forma di notifica consegue al mancato adempimento dell'onere imposto al difensore dalle norme impugnate ed è quindi a lui imputabile. - Sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, v., citata, ordinanza n. 231/2002. - Sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., v., ordinanza n. 62/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1993, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore) e dell'art. 330 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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