Corte costituzionale
Ordinanza n. 29/2007
Corte cost., ord. 6 febbraio 2007, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 29/2007
- Data di deposito
- 6 febbraio 2007
- Data di decisione
- 24 gennaio 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:29
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 35, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Massime
Massima n. 31003
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Invero, l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale ed è, altresì, totalmente carente di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, entrambe dedotte in modo puramente assertivo e senza che risultino neppure indicati i parametri costituzionali che si pretendono violati. Né le anzidette lacune possono essere colmate con il semplice rinvio alle eccezioni o richieste formulate da una delle parti - nella specie, il difensore dell'imputato - giacché il giudice che solleva questione incidentale di legittimità costituzionale ha l'onere di rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma, con motivazione autosufficiente. - In relazione alla necessità di una motivazione autosufficiente, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 164/2006; n. 312 e n. 423/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata dal Giudice di pace di Sassari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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