Corte costituzionale

Ordinanza n. 29/2007

Corte cost., ord. 6 febbraio 2007, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
29/2007
Data di deposito
6 febbraio 2007
Data di decisione
24 gennaio 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:29

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
  • art. 35, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Massime

Massima n. 31003

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Invero, l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale ed è, altresì, totalmente carente di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, entrambe dedotte in modo puramente assertivo e senza che risultino neppure indicati i parametri costituzionali che si pretendono violati. Né le anzidette lacune possono essere colmate con il semplice rinvio alle eccezioni o richieste formulate da una delle parti - nella specie, il difensore dell'imputato - giacché il giudice che solleva questione incidentale di legittimità costituzionale ha l'onere di rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma, con motivazione autosufficiente. - In relazione alla necessità di una motivazione autosufficiente, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 164/2006; n. 312 e n. 423/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata dal Giudice di pace di Sassari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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