Corte costituzionale

Sentenza n. 88/2006

Corte cost., sent. 10 marzo 2006, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
88/2006
Data di deposito
10 marzo 2006
Data di decisione
6 marzo 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:88

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 103, legge n. 311 del 30 dicembre 2004

Parametri

  • art. 4, numero 1), statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 48, e segg., statuto regione Friuli Venezia Giulia

Massime

Massima n. 30232

Va riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004. > >

Massima n. 30233

E' costituzionalmente illegittimo - in relazione agli articoli 4, numero 1), 8 e 48 e seguenti della legge costituzionale n. 1 del 1963, recante lo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, tenuto anche conto dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - l'art. 1, comma 103, della legge n. 311 del 2004, il quale prevede limitazioni per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, nella parte in cui tale norma si applica alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Ed invero, detta norma comprime illegittimamente l'autonomia regionale in materia di «ordinamento degli uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione» imponendo limiti precisi e puntuali (e non già di principio) non giustificabili dall'esigenza di coordinare la spesa pubblica; esigenza che lo Stato può salvaguardare prescrivendo "criteri ed obiettivi" ma senza «imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi». > >- Sulla legislazione statale di principio per il contenimento della spesa corrente, v. citata sentenza n. 388/2004. > >- Sugli ambiti e sui limiti della normativa statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica», v. citate sentenze n. 390/2004, n. 417 e n. 449/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate, nei confronti dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui tale norma si applica alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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