Corte costituzionale
Sentenza n. 88/2006
Corte cost., sent. 10 marzo 2006, n. 88
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 88/2006
- Data di deposito
- 10 marzo 2006
- Data di decisione
- 6 marzo 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:88
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 103, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
Parametri
- art. 4, numero 1), statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 48, e segg., statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 30232
Va riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004. > >
Massima n. 30233
E' costituzionalmente illegittimo - in relazione agli articoli 4, numero 1), 8 e 48 e seguenti della legge costituzionale n. 1 del 1963, recante lo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, tenuto anche conto dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - l'art. 1, comma 103, della legge n. 311 del 2004, il quale prevede limitazioni per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, nella parte in cui tale norma si applica alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Ed invero, detta norma comprime illegittimamente l'autonomia regionale in materia di «ordinamento degli uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione» imponendo limiti precisi e puntuali (e non già di principio) non giustificabili dall'esigenza di coordinare la spesa pubblica; esigenza che lo Stato può salvaguardare prescrivendo "criteri ed obiettivi" ma senza «imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi». > >- Sulla legislazione statale di principio per il contenimento della spesa corrente, v. citata sentenza n. 388/2004. > >- Sugli ambiti e sui limiti della normativa statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica», v. citate sentenze n. 390/2004, n. 417 e n. 449/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate, nei confronti dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui tale norma si applica alla Regione Friuli-Venezia Giulia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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