Corte costituzionale
Sentenza n. 334/2006
Corte cost., sent. 19 ottobre 2006, n. 334
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 334/2006
- Data di deposito
- 19 ottobre 2006
- Data di decisione
- 11 ottobre 2006
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:334
Norme oggetto del giudizio
- nota dell'Agenzia delle entrate n. 29102 del 13 febbraio 2004
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 30702
E’ ammissibile un conflitto costituzionale di attribuzione avente ad oggetto un atto dell’Agenzia delle entrate, emesso nell’esercizio delle funzioni pubbliche concernenti le entrate tributarie erariali in precedenza attribuite al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, in ragione sia delle indicate funzioni sia della collocazione dell’Agenzia delle entrate nell’ambito del sistema ordinamentale statale. - Sulla riconducibilità dell’Agenzia delle entrate al sistema ordinamentale statale, v. sentenze n. 288/2004 e nn. 72 e 73/2005.
Massima n. 30703
Deve essere rigettata l’eccezione formulata dalla difesa erariale circa l’inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra Enti proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 30 dicembre 2003 e alla nota dell’Agenzia delle entrate 13 febbraio 2004, n. 2004/29102, eccezione basata sull’asserita mancanza della richiesta di dichiarazione di non spettanza allo Stato del gettito del prelievo erariale unico sugli apparecchi di gioco. Tale richiesta, infatti, si desume agevolmente dalla rivendicazione di detto gettito alla Regione, espressamente avanzata nel ricorso stesso. - Sulla possibilità di desumere la richiesta di non spettanza da altri elementi del ricorso, v. citate, sentenze n. 28/2005 e n. 521/2002.
Massima n. 30704
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra Enti proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 30 dicembre 2003 e alla nota dell'Agenzia delle entrate 13 febbraio 2004, n. 2004/29102, eccezione fondata sulla considerazione che la Regione non ha proposto ricorso in via principale avverso l'art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ma si è limitata a proporre conflitto avverso atti amministrativi che sarebbero meramente applicativi di tale norma. Infatti, quest'ultima nulla prevede circa la destinazione del gettito del prelievo erariale unico, e pertanto la Regione non avrebbe avuto interesse a censurarla.
Massima n. 30705
Deve essere rigettata l'eccezione di cessazione della materia del contendere nel conflitto di attribuzione tra Enti proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 30 dicembre 2003 e alla nota dell'Agenzia delle entrate 13 febbraio 2004, n. 2004/29102, eccezione fondata sul fatto che l'efficacia dell'impugnato decreto del Direttore generale sarebbe venuta meno per effetto dell'art. 7 del decreto direttoriale 8 aprile 2004. Dal momento che tale articolo dispone che il venir meno dell'efficacia del decreto ha effetto dal 13 aprile 2004, per il periodo anteriore detta efficacia resta ferma, con la conseguenza che permangono le ragioni del conflitto.
Massima n. 30706
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra Enti proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 30 dicembre 2003 e alla nota dell'Agenzia delle entrate 13 febbraio 2004, n. 2004/29102, eccezione fondata sulla considerazione che il prelievo erariale unico, pur rientrando tra le prestazioni patrimoniali imposte di cui all'art. 23 Cost., non ha natura tributaria, ma «propriamente amministrativa». Anche a prescindere dalla denominazione di "tributo" riservata al predetto prelievo erariale unico dai provvedimenti impugnati, la natura di "entrata tributaria erariale" del medesimo si desume in modo univoco dalla sua disciplina positiva e dalla sua derivazione dall'imposta sugli intrattenimenti, della quale ha mantenuto le caratteristiche essenziali. - In generale, sulle caratteristiche dei tributi, v. le citate sentenze n. 73/2005, n. 37/1997, n. 11 e n. 2/1995, n. 63/1990, n. 26/1982.
Massima n. 30707
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 30 dicembre 2003 ed in relazione alla nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, del 13 febbraio 2004, n. 2004/29102. Per aversi materia di un conflitto di attribuzione tra Regione e Stato è necessario che l'atto impugnato sia idoneo a ledere la sfera di competenza costituzionale dell'ente confliggente: contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Siciliana, gli atti in esame non attribuiscono il gettito del prelievo erariale unico allo Stato, ma si limitano a fornire istruzioni sulle modalità di versamento delle imposte, e, inserendosi in una fase procedimentale meramente provvisoria, non incidono sulla spettanza del gettito e non sono idonei a ledere le prerogative costituzionali della Regione Siciliana in materia finanziaria. Conseguentemente, rimangono impregiudicate le pretese regionali che potrebbero nascere da violazioni del delineato sistema normativo. - Sulle pretese della Regione Siciliana in tema di riversamento del gettito tributario di propria spettanza, v. citate sentenze n. 73 e n. 72/2005, n. 97 e n. 92/2003, nonché le ordinanze n. 79 e n. 30/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, indicato in epigrafe, proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, emesso in data 30 dicembre 2003 (Modalità di versamento del prelievo unico erariale dovuto ai sensi dell'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni) ed in relazione alla nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, emessa in data 13 febbraio 2004, n. 2004/29102 (Istituzione codici tributo per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, previsto dall'art. 39, comma 13, del decreto-legge n. 269/2003).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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