Corte costituzionale

Ordinanza n. 430/2006

Corte cost., ord. 19 dicembre 2006, n. 430

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
430/2006
Data di deposito
19 dicembre 2006
Data di decisione
6 dicembre 2006
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:430

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2-bis, legge provincia Bolzano n. 64 del 30 dicembre 1988
  • art. 18, legge provincia Bolzano n. 1 del 8 aprile 2004

Parametri

  • art. 19, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983

Massime

Massima n. 30868

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2- bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1988, n. 64, inserito dall'art. 18 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, sollevata, in riferimento agli artt. 19 e 103 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché all'art. 6, comma 2, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, poiché, prevedendo l'introduzione dell'insegnamento della lingua italiana a partire dalla prima classe della scuola elementare di lingua tedesca, contravverrebbe al divieto di iniziare tale insegnamento prima della seconda classe. In realtà, la prospettazione della questione si fonda su un'erronea interpretazione dell'art. 19 dello statuto di autonomia, in quanto la prescrizione secondo cui "nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o terza classe, è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua", non contiene alcun divieto di introdurre anticipatamente tale materia di studio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1988, n. 64 (Programmi didattici per la scuola primaria della provincia di Bolzano, 1988), inserito dall'art. 18 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate – legge finanziaria 2004) sollevata, in riferimento agli artt. 19 e 103 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all'art. 6, comma 2, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa – sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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