Corte costituzionale
Ordinanza n. 430/2006
Corte cost., ord. 19 dicembre 2006, n. 430
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 430/2006
- Data di deposito
- 19 dicembre 2006
- Data di decisione
- 6 dicembre 2006
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:430
Norme oggetto del giudizio
- art. 2-bis, legge provincia Bolzano n. 64 del 30 dicembre 1988
- art. 18, legge provincia Bolzano n. 1 del 8 aprile 2004
Parametri
- art. 19, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983
Massime
Massima n. 30868
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2- bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1988, n. 64, inserito dall'art. 18 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, sollevata, in riferimento agli artt. 19 e 103 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché all'art. 6, comma 2, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, poiché, prevedendo l'introduzione dell'insegnamento della lingua italiana a partire dalla prima classe della scuola elementare di lingua tedesca, contravverrebbe al divieto di iniziare tale insegnamento prima della seconda classe. In realtà, la prospettazione della questione si fonda su un'erronea interpretazione dell'art. 19 dello statuto di autonomia, in quanto la prescrizione secondo cui "nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o terza classe, è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua", non contiene alcun divieto di introdurre anticipatamente tale materia di studio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1988, n. 64 (Programmi didattici per la scuola primaria della provincia di Bolzano, 1988), inserito dall'art. 18 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate – legge finanziaria 2004) sollevata, in riferimento agli artt. 19 e 103 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all'art. 6, comma 2, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa – sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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