Corte costituzionale
Ordinanza n. 28/2006
Corte cost., ord. 27 gennaio 2006, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 28/2006
- Data di deposito
- 27 gennaio 2006
- Data di decisione
- 23 gennaio 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:28
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 5, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
- art. 24, comma 1, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
- art. 17-bis, comma 2, come novellato, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
- decreto-legge n. 112 del 21 maggio 2003
- legge n. 180 del 18 luglio 2003
Massime
Massima n. 30108
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 98 e 113 della Costituzione, degli artt. 23, quinto comma, 24, primo comma e 17- bis , secondo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180. Anche con riferimento ad una diversa normativa va, infatti, confermato l'orientamento espresso in precedenti pronunce dalla Corte stessa, che ha ritenuto la questione manifestamente inammissibile. Una prima volta perché costituente un improprio tentativo di ottenere l'avallo della Corte a favore di una determinata interpretazione della norma; una seconda volta perché il giudice a quo non ha tratto le conseguenze applicative dell'interpretazione considerata conforme a Costituzione; una terza volta perché si traduceva in un improprio tentativo di ottenere l'avallo della Corte a favore di una determinata interpretazione e, da ultimo, sebbene riferita ad altra normativa, i termini della questione non mutano, tenuto conto della insussistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato che escluda l'obbligo di motivazione o che ritenga il punteggio in ogni caso idoneo a sintetizzarla. - Sulla stessa questione, v. ordinanze citate n. 466/2000, n. 233/2001, n. 419/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 23, quinto comma, 24, primo comma, e17-bis, secondo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), come novellato dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 97, 98 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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