Corte costituzionale

Sentenza n. 73/2005

Corte cost., sent. 11 febbraio 2005, n. 73

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
73/2005
Data di deposito
11 febbraio 2005
Data di decisione
7 febbraio 2005
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Franco Gallo
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:73

Norme oggetto del giudizio

  • provvedimento del dirett.agenzia entrate del 19 febbraio 2002
  • n. 60/E, risoluzione agenzia delle entrate del 27 febbraio 2002

Parametri

  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965

Massime

Massima n. 29223

Reiezione dell’eccezione di inammissibilità del conflitto di attribuzione, perché avente ad oggetto atti non dello Stato, ma dell'Agenzia delle entrate. Infatti, la Corte ha ritenuto ammissibile tale tipo di conflitto, in ragione della peculiarità delle indicate funzioni e della speciale natura giuridica dell'Agenzia delle entrate, quale configurata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. - Sulla ammissibilità del conflitto costituzionale di attribuzione in relazione ad atti dell'Agenzia delle entrate, sul presupposto della sostanziale riconducibilità di tale ente, ai fini del conflitto, nell'àmbito dell'amministrazione dello Stato, v. citate sentenze n. 72/2005 e n. 288/2004.

Massima n. 29224

E’ ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di «Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari», ed in relazione alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate, “Direzione Centrale Gestione Tributi”, concernente il «Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari … ». Infatti la ricorrente muove dalla premessa, non contestata dalla difesa erariale, che il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, oggetto degli atti impugnati, abbia la natura di “entrata tributaria erariale” indicata tra le condizioni richieste per attribuirne il gettito alla Regione Siciliana dall'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965. - Sulle caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario, v. citate sentenze n. 26/1982, n. 63/1990, n. 2/1995, n. 11/1995 e n. 37/1997.

Massima n. 29225

E’ inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, recante «Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari», ed in relazione alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate, “Direzione Centrale Gestione Tributi”, concernente il «Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari … ». Infatti gli atti impugnati non sono idonei a ledere la sfera di competenza costituzionale dell'ente confliggente. Essi si limitano a regolare le modalità di versamento del contributo unificato, senza incidere sull'assegnazione della quota spettante alla Regione Siciliana del gettito correlativo, e a disciplinare un aspetto esecutivo del procedimento di riscossione del contributo, con efficacia esterna solo nei confronti dei contribuenti e dei soggetti abilitati a riceverne i versamenti. Nei confronti dell'amministrazione statale, l'indicazione del conto corrente postale su cui versare il contributo e l'imputazione delle somme riscosse ad un determinato capitolo del bilancio statale hanno effetti meramente organizzativi, interni all'amministrazione, che non si estendono alla successiva fase procedimentale dell'attribuzione del gettito. - L'inidoneità degli atti impugnati a ledere le prerogative costituzionali della Regione Siciliana in materia finanziaria lascia impregiudicate le pretese regionali in ordine alla titolarità del gettito suddetto ed all'eventuale mancato rispetto degli evocati parametri costituzionali da parte dello Stato, vedi, in termini analoghi, v. citate sentenze n. 92 e n. 97/2003 e ordinanze n. 30 e n. 79/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato – in relazione al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 19 febbraio 2002, recante «Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari», ed in relazione alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate, “Direzione Centrale Gestione Tributi”, n. 60/E del 27 febbraio 2002, concernente il «Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 448. Modalità di versamento disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126» – con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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