Corte costituzionale
Sentenza n. 72/2005
Corte cost., sent. 11 febbraio 2005, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 72/2005
- Data di deposito
- 11 febbraio 2005
- Data di decisione
- 7 febbraio 2005
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:72
Norme oggetto del giudizio
- n. 29/E, risoluzione agenzia delle entrate del 30 gennaio 2002
- n. 31/E, risoluzione agenzia delle entrate del 31 gennaio 2002
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 29221
Reiezione dell’eccezione di inammissibilità del conflitto di attribuzione, perché avente ad oggetto atti non dello Stato, ma dell'Agenzia delle entrate. Infatti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 affida all'Agenzia delle entrate la «gestione» dell'esercizio delle tipiche funzioni statali concernenti «le entrate tributarie erariali» prima attribuite al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ed agli uffici connessi e, in particolare, assegna a tale ente la cura del fondamentale interesse statale al perseguimento del «massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali» (artt. 57, comma 1, primo periodo; 61, comma 3; 62, commi 1 e 2). Pertanto, ai soli fini del conflitto costituzionale di attribuzione tra Regione e Stato, la riconducibilità alla sfera di competenza statale di tali essenziali funzioni – «affidate» all'Agenzia delle entrate nell'àmbito del peculiare modulo organizzatorio disegnato per le agenzie fiscali dal decreto legislativo n. 300 del 1999, con disciplina derogatoria rispetto a quella dettata per le agenzie non fiscali (art. 10 del decreto) – esige di imputare al sistema ordinamentale statale gli atti emessi nell'esercizio delle medesime funzioni. - Sulla ammissibilità del conflitto costituzionale di attribuzione in relazione ad atti dell'Agenzia delle entrate, sul presupposto della sostanziale riconducibilità di tale ente, ai fini del conflitto, nell'àmbito dell'amministrazione dello Stato, v. citata sentenza n. 288/2004.
Massima n. 29222
E’ inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione alle risoluzioni dell'Agenzia delle entrate sulla istituzione del codice-tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi e sulla istituzione dei codici-tributo per il versamento delle imposte sostitutive previste dalla finanziaria 2002. Infatti, gli atti impugnati si limitano, attraverso l'istituzione di codici-tributo, a fornire istruzioni sulle modalità di versamento delle imposte e, pertanto, inserendosi in una fase procedimentale meramente provvisoria (che precede l'intervento dell'indicata struttura di gestione e non ne condiziona l'operato), non incidono sulla spettanza del gettito e non sono idonei a ledere le prerogative costituzionali della Regione Siciliana in materia finanziaria. - L'inidoneità degli atti impugnati a ledere le prerogative costituzionali della Regione Siciliana in materia finanziaria lascia impregiudicate le pretese regionali in ordine alla titolarità del gettito suddetto ed all'eventuale mancato rispetto degli evocati parametri costituzionali da parte dello Stato, vedi, in termini analoghi, v. citate le sentenze n. 92 e n. 97/2003 e ordinanze n. 30 e n. 79/2003. - Sul sistema normativo delineato dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), vedi, in termini analoghi, v. citate sentenze n. 92 e n. 97/2003 e ordinanze n. 30 e n. 79/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato – in relazione alle risoluzioni dell'Agenzia delle entrate, “Direzione Centrale Gestione Tributi”, n. 29/E del 30 gennaio 2002, concernente «Istituzione del codice-tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. Decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410», e n. 31/E del 31 gennaio 2002, concernente «Istituzione dei codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive previste dalla finanziaria 2002. Articoli 4, 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448» – con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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