Corte costituzionale
Sentenza n. 321/2005
Corte cost., sent. 26 luglio 2005, n. 321
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 321/2005
- Data di deposito
- 26 luglio 2005
- Data di decisione
- 13 luglio 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:321
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 4, legge provincia Bolzano n. 15 del 18 dicembre 2002
- art. 5, comma 3, legge provincia Bolzano n. 15 del 18 dicembre 2002
- art. 8, comma 2, legge provincia Bolzano n. 15 del 18 dicembre 2002
- art. 9, comma 3, legge provincia Bolzano n. 15 del 18 dicembre 2002
- art. 8, comma 6, legge provincia Bolzano n. 15 del 18 dicembre 2002
- art. 18, legge provincia Bolzano n. 15 del 18 dicembre 2002
Parametri
- art. 87, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 88, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 35, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 52, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 29693
E’ costituzionalmente illegittimo, con riferimento all’art. 87 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, l’art. 5, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 dicembre 2002, n. 15, nella parte in cui attribuisce al Centro operativo provinciale il compito di dirigere e coordinare l’attività di pronto intervento non solo “dell’amministrazione provinciale (…) dei comuni e dei servizi antincendi e per la protezione civile”, ma anche dell’amministrazione “dello Stato”. Ed invero, sia l’art. 87 dello statuto, sia l’art. 35 delle norme di attuazione dello statuto speciale approvato con d.P.R. n. 381 del 1974, attribuiscono, rispettivamente, al Commissario del Governo il coordinamento dell’attività degli uffici statali esistenti nella Regione ed al Commissario nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri in sede di dichiarazione dello stato di catastrofe o di calamità naturale provvedere al coordinamento degli interventi dello Stato con quelli regionali e provinciali. - In materia di ripartizione delle competenze legislative fra lo Stato e le Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol in tema di protezione civile v. sentenze richiamate nn. 50/1968 e 208/1971.
Massima n. 29694
Espunto dall’ambito di operatività dei poteri di coordinamento del Centro operativo provinciale il riferimento alle attività “dello Stato”, vengono meno anche le censure mosse dal ricorrente al comma 3 dello stesso art. 5 (che assegna al Presidente del Centro le funzioni di “coordinatore provinciale”) ed al comma 2 dell’art. 8 (che affida al medesimo Presidente “la direzione e il coordinamento dei servizi per la protezione civile da attivare a livello provinciale”), poiché le relative previsioni non riguardano più organi dell’Amministrazione statale. Anche la censura mossa al comma 3 dell’art. 9 della stessa legge provinciale è infondata, poiché, tale norma, interpretata alla luce della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale del comma 4 dell’art. 5, si rivela diretta unicamente ad individuare, nell’ambito dell’organizzazione provinciale, l’ufficio deputato a tenere i contatti, a fini di coordinamento, con i competenti organi statali. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 8, 87 e 88 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e dell’art. 35 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, degli artt. 5, comma 3, 8 comma 2 e 9, comma 3, della Legge della Provincia autonoma di Bolzano del 18 dicembre 2002, n. 15.
Massima n. 29695
Il potere derogatorio previsto dalla norma censurata non può estendersi a materie (come quella dell’ordine pubblico) estranee alle competenze provinciali, stante la chiara formulazione letterale, che limita l’ambito delle ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti alle sole “materie di competenza provinciale” e, comunque, “nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”. Non è pertanto fondata, in riferimento all’art. 88 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 6, della Legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 dicembre 2002, n. 15.
Massima n. 29696
La formulazione della norma censurata non rivela alcun elemento che ne giustifichi una interpretazione estensiva, come quella prospettata dal ricorrente, da far ritenere i beni dello Stato inclusi fra quelli assoggettabili a requisizione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 52 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dell’art. 18 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 dicembre 2002, n. 15.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 dicembre 2002, n. 15 (Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile), limitatamente alle parole <<dello Stato>>;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 3, 8, commi 2 e 6, 9, comma 3, e 18 della stessa legge, sollevate, in riferimento agli articoli 8, 52, 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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