Corte costituzionale
Sentenza n. 302/2005
Corte cost., sent. 22 luglio 2005, n. 302
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 302/2005
- Data di deposito
- 22 luglio 2005
- Data di decisione
- 7 luglio 2005
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:302
Parametri
- art. 5, numero 14, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, numero 22, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 1, decreto legislativo n. 265 del 25 maggio 2001
- art. 2, decreto legislativo n. 265 del 25 maggio 2001
- art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 265 del 25 maggio 2001
Massime
Massima n. 29666
Spetta allo Stato, e per esso al Provveditorato regionale alle opere pubbliche – Magistrato alle acque di Venezia – invitare, con nota del 3 aprile 2003, n. prot. 2096, le Agenzie del demanio a non procedere al trasferimento degli immobili adibiti a casello e/o magazzino idraulico, funzionali ad assicurare il servizio di piena nella tratta del torrente Judrio che delimita il confine di Stato e nelle tratte dei fiumi Livenza e Tagliamento che delimitano il confine tra le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia. La tesi della ricorrente, che intende attribuire alla stessa le funzioni amministrative, diverse dai “compiti nazionali” di cui all’art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sui beni del demanio idrico restati allo Stato non è condivisibile alla luce del chiaro parallelismo tra titolarità del bene demaniale (e relative pertinenze) ed esercizio delle relative funzioni amministrative di gestione e cura, posto dagli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265. In quest’ambito, infatti, lungi dal configurare competenze accessorie o ulteriori alla ricorrente, come dalla stessa dedotto sulla base di una errata interpretazione dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 265 del 2001, viene, dalla medesima norma, specificato il contenuto delle funzioni trasferite alla Regione speciale ai sensi del precedente art. 2, salvaguardando l’esercizio unitario dei compiti di indirizzo e di programmazione.
Massima n. 29667
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato in relazione della nota 3 aprile 2003, n. prot. 2096, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche – Magistrato alle acque di Venezia -, nella parte in cui rivendica la titolarità degli immobili non strumentali alle tratte del torrente Judrio e dei fiumi Livenza e Tagliamento, rimaste nel demani idrico statale. Il ricorso, infatti, si risolve in una mera pretesa di carattere patrimoniale ('vindicatio rei'), in quanto diretto all’accertamento del titolo giuridico di appartenenza dei beni, senza coinvolgere alcuna titolarità di attribuzioni garantite dalla Costituzione o dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione ('vindicatio potestatis'). - Sulla estraneità alla materia dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni della mera 'vindicatio rerum' da parte di uno degli enti nei confronti dell’altro, v. sentenze citate nn. 177/2005, 179/2004, 95/2003, 213/2001, 444 e 211/1994, 309/1993, 111/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Provveditorato regionale alle opere pubbliche – Magistrato alle acque di Venezia, invitare, con nota del 3 aprile 2003, n. prot. 2096, le Agenzie del demanio a non procedere al trasferimento degli immobili adibiti a casello e/o magazzino idraulico, funzionali ad assicurare il servizio di piena nella tratta del torrente Judrio che delimita il confine di Stato e nelle tratte dei fiumi Livenza e Tagliamento che delimitano il confine tra le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia;
dichiara, per il resto, inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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