Corte costituzionale

Sentenza n. 286/2005

Corte cost., sent. 19 luglio 2005, n. 286

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
286/2005
Data di deposito
19 luglio 2005
Data di decisione
7 luglio 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:286

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 27 del 12 dicembre 2002
  • art. 17, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 27 del 12 dicembre 2002
  • art. 20, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 27 del 12 dicembre 2002

Parametri

  • art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 1, decreto legislativo n. 238 del 22 maggio 2001

Massime

Massima n. 29646

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 17, commi 1 e 2, e 20 della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 12 dicembre 2002, n. 27, che disciplinano, rispettivamente, un sistema di “compensazione regionale” ed una “riserva regionale”. Le norme dello statuto Valle d’Aosta e quelle di attuazione dello stesso (decreto legislativo n. 238 del 2001, art. 1) demandano alla Regione stessa la regolamentazione in materia di agricoltura, nel cui ambito deve essere ricompresa la disciplina delle c.d. quote latte. Tuttavia tale potestà legislativa deve esercitarsi nel “rispetto degli obblighi internazionali”, compresi gli obblighi comunitari. La normativa comunitaria, infatti, in ordine alle modalità operative della compensazione, circoscrive “la discrezionalità lasciata agli Stati membri” alla scelta tra due soli livelli: “quello degli acquirenti ovvero quello nazionale; mentre per la riserva, le disposizioni comunitarie autorizzano la istituzione di una riserva solo a livello nazionale. Ne consegue che le norme censurate, prevedendo, l’una, un diverso sistema di compensazione a base regionale; l’altra, una “riserva regionale”, non consentita dalla normativa comunitaria, si pongono in contrasto con i parametri costituzionali evocati. - Sentenze citate, in relazione alla materia dell’agricoltura, in cui deve essere ricompreso il comparto della produzione lattiera nn. 272/2005, 398/1998 e 304/1987. - Sul limite posto alla potestà legislativa della Regione v. sentenze n. 207/2001 e n. 126/1996. - In ordine alla discrezionalità degli Stati membri relativamente alle modalità operative della compensazione, v. sentenza citata n. 424/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, commi 1 e 2, e dell'art. 20 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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