Corte costituzionale
Sentenza n. 286/2005
Corte cost., sent. 19 luglio 2005, n. 286
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 286/2005
- Data di deposito
- 19 luglio 2005
- Data di decisione
- 7 luglio 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:286
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 27 del 12 dicembre 2002
- art. 17, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 27 del 12 dicembre 2002
- art. 20, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 27 del 12 dicembre 2002
Parametri
- art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 1, decreto legislativo n. 238 del 22 maggio 2001
Massime
Massima n. 29646
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 17, commi 1 e 2, e 20 della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 12 dicembre 2002, n. 27, che disciplinano, rispettivamente, un sistema di “compensazione regionale” ed una “riserva regionale”. Le norme dello statuto Valle d’Aosta e quelle di attuazione dello stesso (decreto legislativo n. 238 del 2001, art. 1) demandano alla Regione stessa la regolamentazione in materia di agricoltura, nel cui ambito deve essere ricompresa la disciplina delle c.d. quote latte. Tuttavia tale potestà legislativa deve esercitarsi nel “rispetto degli obblighi internazionali”, compresi gli obblighi comunitari. La normativa comunitaria, infatti, in ordine alle modalità operative della compensazione, circoscrive “la discrezionalità lasciata agli Stati membri” alla scelta tra due soli livelli: “quello degli acquirenti ovvero quello nazionale; mentre per la riserva, le disposizioni comunitarie autorizzano la istituzione di una riserva solo a livello nazionale. Ne consegue che le norme censurate, prevedendo, l’una, un diverso sistema di compensazione a base regionale; l’altra, una “riserva regionale”, non consentita dalla normativa comunitaria, si pongono in contrasto con i parametri costituzionali evocati. - Sentenze citate, in relazione alla materia dell’agricoltura, in cui deve essere ricompreso il comparto della produzione lattiera nn. 272/2005, 398/1998 e 304/1987. - Sul limite posto alla potestà legislativa della Regione v. sentenze n. 207/2001 e n. 126/1996. - In ordine alla discrezionalità degli Stati membri relativamente alle modalità operative della compensazione, v. sentenza citata n. 424/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, commi 1 e 2, e dell'art. 20 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze