Corte costituzionale
Sentenza n. 263/2005
Corte cost., sent. 7 luglio 2005, n. 263
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 263/2005
- Data di deposito
- 7 luglio 2005
- Data di decisione
- 23 giugno 2005
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:263
Parametri
- art. 12, comma 1, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 12, comma 2, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 8, numero 25, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, numero 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, comma 2, legge n. 386 del 30 novembre 1989
- art. 5, comma 3, legge n. 386 del 30 novembre 1989
Massime
Massima n. 29506
Nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Tento nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2002, n. 70, va respinta l’eccezione di carenza di interesse attuale al ricorso sul presupposto che il fondo, per la cui utilizzazione è stato emanato il decreto stesso, concerne gli anni 2001 e 2002 e, pertanto, le relative risorse sarebbero già state spese in forme diverse da quelle prescritte. Nella specie, infatti, la lesione si concreta nella emanazione del regolamento invasivo delle attribuzioni statutarie della Provincia ricorrente.
Massima n. 29507
E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, prospettata dall’Avvocatura dello Stato sul rilievo che la lesione della sfera di attribuzione della Provincia di Trento sarebbe stata recata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, attributiva del potere regolamentare di cui la ricorrente lamenta l’esercizio, poiché l’art. 158 delle citata legge detta una “clausola di salvaguardia”nei confronti della Provincia di Trento, subordinando l’applicazione dell’art. 80, comma 14, del regolamento contestato “compatibilmente con le norme” dello statuto, escludendo, quindi, qualsiasi possibile contrasto tra la norma in questione e quelle che delineano l’autonomia speciale dell’ente, tenuto anche conto, in conformità alla consolidata giurisprudenza costituzionale, che le norme di attuazione dello statuto speciale hanno valenza integrativa di precetti statutari e possono essere utilizzate come parametri in sede di giudizio di costituzionalità. - Sulle norme di attuazione, che possono essere utilizzate come parametro del giudizio di costituzionalità, cfr. sentenze nn. 36, 356 e 366/1992, 165/1994, 458/1995, 520/2000, 334 e 419/2001, 28 e 267/2003.
Massima n. 29508
Non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall’art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La materia, che rientra nell’assistenza e beneficenza pubblica, è di esclusiva competenza legislativa della Provincia, alla quale, peraltro, anche in base all’art. 5, comma 2, della legge 386 del 1989, che legittima lo Stato ad istituire fondi per scopi determinati in materie provinciali, è riconosciuto il potere di utilizzare detti fondi secondo le proprie normative. Vanno, conseguentemente, annullati gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 70 del 2002, nella parte in cui si applicano alla Provincia di Trento.
Massima n. 29509
Non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall’art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La materia, che rientra nell’assistenza e beneficenza pubblica, è di esclusiva competenza legislativa della Provincia, alla quale, peraltro, anche in base all’art. 5, comma 2, della legge 386 del 1989, che legittima lo Stato ad istituire fondi per scopi determinati in materie provinciali, è riconosciuto il potere di utilizzare detti fondi secondo le proprie normative. Vanno, conseguentemente, annullati gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 70 del 2002, nella parte in cui si applicano alla Provincia di Bolzano.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall'articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001);
annulla, di conseguenza, gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2002, n. 70 (Regolamento concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi di cui all' art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane), nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2005.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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