Corte costituzionale
Sentenza n. 171/2005
Corte cost., sent. 4 maggio 2005, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 171/2005
- Data di deposito
- 4 maggio 2005
- Data di decisione
- 2 maggio 2005
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:171
Norme oggetto del giudizio
- nota Corte dei conti - sez. controllo Trento n. 548 del 28 maggio 2001
- n. 42/CONTR/CL/01, deliberazione Corte dei conti - sez. riunite di controllo del 24 luglio 2001
Parametri
- art. 8, numero 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 15 luglio 1988
- decreto legislativo n. 212 del 14 giugno 1999
Massime
Massima n. 29368
Non spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sottoporre alla certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, sulla base di una disposizione legislativa provinciale non più applicabile, l'ipotesi di accordo di settore per il personale con la qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento, e conseguentemente vanno annullate la nota 28 maggio 2001 (prot. n. 548) della Corte dei conti, sezione di controllo di Trento, e la delibera 24 luglio 2001 (n. 42/CONTR/CL/01) della Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo. Premesso che, in tema di estensione alla Provincia di Trento del controllo previsto per i contratti collettivi nazionali dall’art. 51, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, non rientra nella competenza legislativa provinciale disciplinare le funzioni di controllo della Corte dei conti, anche se la loro eventuale incidenza su materie di competenza esclusiva provinciale deve essere regolata alla stregua della rispettiva normativa di carattere statutario, dovendosi i procedimenti di controllo contabile svolgere secondo la disciplina statale, ma in modo tale che il necessario adeguamento legislativo provinciale li renda compatibili con l’ordinamento di appartenenza, senza che in proposito possano essere invocati eventuali vincoli derivanti da norme fondamentali di riforma economico-sociale, deve escludersi che l’art. 60, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (peraltro abrogato dalla legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1) – il quale, attraverso il rinvio, da ritenersi fisso e non dinamico o mobile, all’art. 51, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, rendeva applicabile nell’ordinamento provinciale il modello di controllo contabile da detta disposizione previsto attraverso la sottoposizione al controllo della Corte dei conti dell’autorizzazione giuntale alla sottoscrizione dei contratti collettivi – possa trovare applicazione pur dopo che l’art. 47, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha superato la precedente logica del controllo di legittimità formale previsto dal citato art. 51, comma 2, optando per un controllo effettivo della spesa basato sulle procedure di “certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio”, in quanto, in ambito provinciale, il controllo della Corte dei conti è limitato ad una tipologia puntuale di procedure ed atti e non possono essere previsti tipi di controllo diversi, sotto il profilo formale ed oggettivo, da quelli espressamente indicati, sicché gli atti impugnati, che proprio sull’art. 60, comma 3, della legge provinciale n. 7 del 1997 hanno fondato il rispettivo dispositivo sono illegittimi ed arrecano una menomazione alle attribuzioni costituzionali della Provincia di Trento in materia. - Sull’affermazione secondo cui non rientra nella competenza legislativa provinciale disciplinare le funzioni di controllo della Corte dei conti, v. la citata sentenza n. 182/1997. - Sulla portata del controllo della Corte dei conti in ambito provinciale e sulla impossibilità di affidare ad essa controlli diversi da quelli espressamente previsti dalle norme di attuazione statutaria, v. la citata ordinanza n. 310/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sottoporre, sulla base di una disposizione legislativa provinciale non più applicabile, alla certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio l'ipotesi di accordo di settore per il personale con la qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento; di conseguenza annulla la nota 28 maggio 2001 (prot. n. 548) della Corte dei conti, sezione di controllo di Trento, e la delibera 24 luglio 2001 (n. 42/CONTR/CL/01) della Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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