Corte costituzionale

Sentenza n. 412/2004

Corte cost., sent. 23 dicembre 2004, n. 412

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
412/2004
Data di deposito
23 dicembre 2004
Data di decisione
13 dicembre 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:412

Norme oggetto del giudizio

  • art. 77, comma 4, legge n. 289 del 27 dicembre 2002

Parametri

  • art. 8, numero 3), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 5), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 13), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 14), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 21), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 24), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, numero 10), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 28963

Va riservata ad altro giudizio ogni decisione sulle questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289, diverse da quella avente ad oggetto l’art. 77, comma 4, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento.

Massima n. 28964

E’ ammissibile il giudizio in via principale che concerna questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, a condizione che queste non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate così da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose.

Massima n. 28965

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli articoli 8, numeri 3), 5), 13), 14), 21), 24), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché alle relative norme di attuazione, dell'art.77, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che l'autorizzazione integrata ambientale sia rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, “sentite le regioni interessate”, senza alcun richiamo alle Province autonome. Poiché, infatti, le disposizioni legislative statali devono essere interpretate in modo da assicurarne la conformità con la posizione costituzionalmente garantita alle Province autonome del Trentino-Alto Adige, risolvendosi l'esplicita affermazione della salvezza delle competenze provinciali, in difetto di indici contrari, nell'implicita conferma della sfera di attribuzioni delle Province autonome, fondata sullo statuto speciale e sulle relative norme di attuazione, nella specie è agevole ricavare un’interpretazione rispettosa della posizione costituzionalmente garantita alla ricorrente, in assenza di un espresso riferimento nella norma censurata alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome e in presenza della clausola di salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali contenuta nell'art. 95, comma 2, di tal che la disposizione impugnata non può intendersi nel senso di trasferire alla competenza statale autorizzazioni in materia ambientale che già appartengano alla competenza provinciale o di ridurre il ruolo delle determinazioni provinciali nell'ambito delle procedure di competenza statale. - Sull’interpretazione delle disposizioni legislative statali in modo conforme alla posizione costituzionalmente garantita delle Province autonome, cfr. le sentenze n. 520/2000, n. 170/2001 e n. 406/2001. - In ordine alla valenza, in disposizioni legislative statali, della clausola di salvaguardia delle competenze delle Province autonome, vedi sentenza n. 228/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevate dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.77, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli articoli 8, numeri 3), 5), 13), 14), 21), 24), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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