Corte costituzionale

Sentenza n. 306/2004

Corte cost., sent. 21 ottobre 2004, n. 306

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
306/2004
Data di deposito
21 ottobre 2004
Data di decisione
13 ottobre 2004
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Franco Bile
Presidente
MEZZANOTTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:306

Norme oggetto del giudizio

  • prot. n. 60133, Dip. Ragioneria gen. Stato Ispett. gen. finanza pubbl. amm. uff. VII, nota del ministero dell'economia e finanze del 28 maggio 2002

Parametri

  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 37, statuto regione Sicilia
  • norme di attuazione in materia finanziaria, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965

Massime

Massima n. 28791

Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell’economia e delle finanze, negare l’attribuzione alla Regione siciliana del gettito dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale, nell’ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze di assicurazione rilasciate per veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici aventi sede nelle Province della Regione medesima, ovvero per macchine agricole le cui carte di circolazione siano intestate a soggetti residenti nelle medesime Province. Premesso, infatti, che la norma d’attuazione - (degli artt. 36 e 37 dello statuto siciliano) - di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 attribuisce alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, “riscosse nell’ambito” del suo territorio, occorre precisare che tale riferimento al criterio di territorialità della riscossione non va inteso in senso stretto, bensì in senso conforme alla finalità della norma, che è quella di assicurare alla Regione il gettito derivante dalla “capacità fiscale” che si manifesta nel suo territorio, e cioè dai rapporti tributari che sono in esso radicati, in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito o della collocazione nell’ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell’obbligazione tributaria. E’ di conseguenza annullata la nota 28 maggio 2002, prot. n. 60133, del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio VII, con assorbimento di ogni altro motivo di ricorso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze, negare l'attribuzione alla Regione siciliana del gettito dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi), dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale nell'ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze di assicurazione rilasciate per veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici aventi sede nelle Province della Regione medesima, ovvero per macchine agricole le cui carte di circolazione siano intestate a soggetti residenti nelle medesime Province;

annulla la nota 28 maggio 2002, prot. n. 60133, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio VII.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2004.

F.to:

Carlo MEZZANOTTE, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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