Corte costituzionale

Sentenza n. 283/2004

Corte cost., sent. 28 luglio 2004, n. 283

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
283/2004
Data di deposito
28 luglio 2004
Data di decisione
13 luglio 2004
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:283

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
  • art. 9, legge n. 86 del 9 marzo 1989
  • decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 403 del 19 luglio 2000

Parametri

  • art. 8, numero 21, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 28730

Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sul rilievo delle genericità ed astrattezza delle censure per mancata individuazione delle norme del regolamento statale che si assumono in contrasto con la legge provinciale in materia, poiché le doglianze prospettate dalla ricorrente Provincia hanno ad oggetto, più che il contrasto puntuale tra il contenuto delle diverse fonti, la pretesa del regolamento statale di vincolare l’esercizio della potestà legislativa provinciale o di sostituirsi a questa.

Massima n. 28731

Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso basata sulla inidoneità lesiva delle norme regolamentari, per la loro impossibilità di agire a livello primario. Non si può dubitare, infatti, della lesività dell’atto statale, poiché, essendo la materia disciplinata da una legge provinciale, per il solo fatto che il regolamento sia destinato ad operare nell’ambito della Provincia autonoma, denota l’intendimento di lasciar concorrere, eventualmente configgendo tra loro, norme regolamentari e norme provenienti da fonte provinciale.

Massima n. 28732

Va disattesa, altresì, l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata sul rilievo che le norme del regolamento impugnato sono in parte ripetitive di quelle contenute nel previgente decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172 e la Provincia ricorrente non avrebbe indicato quali delle norme impugnate avesse carattere innovativo e quali fossero mera riproduzione di norme regolamentari preesistenti. Nella specie, infatti, l’atto impugnato non è meramente riproduttivo di norme previgenti, presentando, i due atti, molteplici differenze di contenuto normativo.

Massima n. 28733

La questione dedotta in giudizio anteriormente all’entrata in vigore della legge costituzionale che ha modificato il titolo V della Costituzione, con riferimento alle norme costituzionali allora vigenti, deve essere decisa esclusivamente alla stregua delle norme costituzionali nella formulazione originaria, non rilevando il sopravvenuto mutamento del quadro costituzionale.

Massima n. 28734

Nelle materie riconducibili ad una delle competenze esclusive delle Province autonome, l’attuazione delle direttive comunitarie spetta alle Province autonome, che sono però vincolate all’osservanza delle leggi statali che si interpongono tra la fonte comunitaria e quella provinciale.

Massima n. 28735

La Corte ha avuto modo di chiarire che lo Stato ha il potere di assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari attraverso norme attuative di carattere cedevole di fronte alle diverse scelte normative regionali o provinciali e nei limiti in cui esse siano costituzionalmente e statutariamente consentite ed applicabili solo ove manchino leggi provinciali (successive o anteriori). - V. sentenza citata n. 425/1999.

Massima n. 28736

Non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403, la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e Bolzano e, per l’effetto, va disposto l’annullamento di detto regolamento. Tale regolamento, infatti, tende a condizionare l’esercizio di una potestà legislativa provinciale, poiché esso non presenta il carattere della cedevolezza di fronte alla futura legislazione provinciale, né supplisce ad una mancanza di normazione di fonte primaria, né, infine, si presenta come esecutivo di una legge statale attuativa di direttive comunitarie. Esso medesimo si pone come immediatamente attuativo della direttiva CE 28/94 del 23 giugno 1994, sopravvenuta sia alla legge statale n. 30 del 1991, sia al precedente regolamento esecutivo n. 172 del 1994. - V. sentenza citata n. 349/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante “Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”, la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano;

annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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