Corte costituzionale
Sentenza n. 273/2004
Corte cost., sent. 27 luglio 2004, n. 273
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 273/2004
- Data di deposito
- 27 luglio 2004
- Data di decisione
- 13 luglio 2004
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:273
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2000
Parametri
- art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 1, comma 1, lettera ii), legge n. 13 del 12 gennaio 1991
Massime
Massima n. 28707
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento in relazione all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2000, che indica criteri dettagliati per il riconoscimento, nei confronti dei soggetti portatori di 'handicap' che necessitano di cure all’estero, del concorso alle spese di soggiorno dell’assistito e dei loro eventuali accompagnatori, dal quale sarebbe derivata la lesione delle proprie prerogative. L’atto impugnato, infatti, si applica alla Provincia autonoma di Trento solo per quanto concerne l’obiettivo in esso stabilito, consistente nella partecipazione alle spese di soggiorno e cure affrontate all’estero dai portatori di 'handicap'. Il dubbio interpretativo originato dal testo dell’art. 3 del d.P.C.m. da cui muove la Regione ricorrente deve ritenersi vanificato, oltre che dalla clausola di salvaguardia di cui al comma 3 dell’art. 7 del d.P.C.m., anche dagli altri argomenti di carattere sistematico, desumibili dallo stesso art. 7, che fa salve le competenze statutarie delle province autonome e dalla soppressione, nell’Accordo del 6 febbraio 2003, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, della menzione delle Province autonome tra i soggetti destinatari della disciplina sul concorso nelle spese.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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