Corte costituzionale

Sentenza n. 273/2004

Corte cost., sent. 27 luglio 2004, n. 273

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
273/2004
Data di deposito
27 luglio 2004
Data di decisione
13 luglio 2004
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Annibale Marini
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:273

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2000

Parametri

  • art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 1, comma 1, lettera ii), legge n. 13 del 12 gennaio 1991

Massime

Massima n. 28707

E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento in relazione all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2000, che indica criteri dettagliati per il riconoscimento, nei confronti dei soggetti portatori di 'handicap' che necessitano di cure all’estero, del concorso alle spese di soggiorno dell’assistito e dei loro eventuali accompagnatori, dal quale sarebbe derivata la lesione delle proprie prerogative. L’atto impugnato, infatti, si applica alla Provincia autonoma di Trento solo per quanto concerne l’obiettivo in esso stabilito, consistente nella partecipazione alle spese di soggiorno e cure affrontate all’estero dai portatori di 'handicap'. Il dubbio interpretativo originato dal testo dell’art. 3 del d.P.C.m. da cui muove la Regione ricorrente deve ritenersi vanificato, oltre che dalla clausola di salvaguardia di cui al comma 3 dell’art. 7 del d.P.C.m., anche dagli altri argomenti di carattere sistematico, desumibili dallo stesso art. 7, che fa salve le competenze statutarie delle province autonome e dalla soppressione, nell’Accordo del 6 febbraio 2003, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, della menzione delle Province autonome tra i soggetti destinatari della disciplina sul concorso nelle spese.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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