Corte costituzionale

Ordinanza n. 303/2004

Corte cost., ord. 29 settembre 2004, n. 303

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
303/2004
Data di deposito
29 settembre 2004
Data di decisione
27 settembre 2004
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:303

Norme oggetto del giudizio

  • (doc. IV-quater n. 38), deliberazione della Camera dei deputati del 18 dicembre 2002

Parametri

  • art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 28785

E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma, nei confronti della Camera dei Deputati, in relazione alla deliberazione, adottata da quest’ultima nella seduta del 30 maggio 2000, relativa alla insindacabilità delle opinioni rese da un proprio componente per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il Tribunale di Roma, ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia la Camera dei deputati, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione parlamentare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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