Corte costituzionale

Ordinanza n. 244/2004

Corte cost., ord. 19 luglio 2004, n. 244

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
244/2004
Data di deposito
19 luglio 2004
Data di decisione
8 luglio 2004
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:244

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, decreto dirigente generale ministero del lavoro del 4 maggio 2001
  • art. 2, comma 4, decreto dirigente generale ministero del lavoro del 4 maggio 2001

Parametri

  • art. 8, numero 23, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 29, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, numero 2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, numero 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, numero 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 22 marzo 1974
  • art. 5, legge n. 386 del 30 novembre 1989

Massime

Massima n. 28659

Cessazione della materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione di numerose norme statutarie e di attuazione, nonché del principio di legalità degli atti di normazione secondaria e dei provvedimenti amministrativi, avverso l’art. 2, commi 2 e 4, del decreto del Dirigente generale del Ministero del lavoro del 4 maggio 2001, con cui l’assegnazione di risorse alla Provincia autonoma di Trento per il finanziamento di iniziative nel campo della formazione professionale veniva condizionata a precedenti adempimenti, con la prevista revoca parziale di tale assegnazione in difetto di una determinata percentuale di spesa delle risorse. Premesso, infatti, che successivamente alla proposizione del presente giudizio il comma 4 dell’art. 2 del decreto impugnato è stato modificato con decreto del Direttore generale dell’ufficio centrale per l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori dell’11 dicembre 2003, e che, con riferimento al comma 2 dello stesso articolo, la ricorrente ha affermato che la sua applicazione non ha prodotto effetti lesivi, entrambe le parti hanno convenuto in ordine alla cessazione della materia del contendere.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento avverso l'art. 2, commi 2 e 4, del decreto del Dirigente generale del Ministero del lavoro del 4 maggio 2001 (Obbligo formativo nell'ambito della programmazione regionale fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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