Corte costituzionale

Ordinanza n. 195/2004

Corte cost., ord. 24 giugno 2004, n. 195

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
195/2004
Data di deposito
24 giugno 2004
Data di decisione
21 giugno 2004
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER LA SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:195

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione cipe n. 67 del 1° agosto 2003

Parametri

  • art. 40, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 28549

I conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni debbono essere proposti entro sessanta giorni dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato. L'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato, tuttavia, viene in considerazione soltanto in linea sussidiaria, quando manchino la pubblicazione o la notificazione, che la legge assume, agli effetti che qui interessano, come equipollenti. – In termini v. la richiamata sentenza n. 132/1976.

Massima n. 28550

E' da escludere l'applicabilità dell'istituto dell'acquiescenza ai giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, trattandosi di istituto incompatibile con l'indisponibilità delle competenze di cui si controverte nei medesimi giudizi (nella specie, viene perciò respinta l'eccezione di inammissibilità del conflitto tra Stato e Regione Emilia-Romagna formulata in base all'assunto della dedotta acquiescenza della ricorrente Regione). - Nello stesso senso v. la citata sentenza n. 95/2003.

Massima n. 28551

Nel giudizio su conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna è priva di fondamento e va perciò respinta l'eccezione di inammissibilità – proposta dallo Stato - della richiesta di sospensiva dell'atto impugnato, per essere il danno lamentato dalla Regione ricorrente riconducibile ad atti del Comune di Bologna, soggetto estraneo al giudizio per conflitto di attribuzione. Dall'esame del ricorso, infatti, si evince che la ricorrente si duole di effetti pregiudizievoli che, nella prospettazione di quest’ultima, conseguirebbero solo in via di fatto dall’attività di detto Comune, ma che dipendono viceversa, in punto di diritto, dalla esecuzione dell’atto statale impugnato.

Massima n. 28552

Nel giudizio su conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna, sollevato in relazione alla deliberazione CIPE 1° agosto 2003, n. 67, deve essere respinta, in assenza del 'periculum in mora', l’istanza di sospensione proposta dalla Regione Emilia-Romagna. Alla luce della già avvenuta fissazione della trattazione del merito del ricorso non si può ipotizzare, infatti, un irreparabile pregiudizio in capo alla ricorrente in un così breve lasso di tempo; difetta quindi i requisito delle “gravi ragioni” richiesto dall’articolo 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, poiché l’atto impugnato non è idoneo a produrre irreversibili effetti pregiudizievoli.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

rigetta l'istanza di sospensione della deliberazione 1° agosto 2003, n. 67 (Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001 - Metro leggero automatico di Bologna) del Comitato interministeriale per la programmazione economica, proposta dalla Regione Emilia-Romagna con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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