Corte costituzionale
Sentenza n. 97/2003
Corte cost., sent. 28 marzo 2003, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/2003
- Data di deposito
- 28 marzo 2003
- Data di decisione
- 26 marzo 2003
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:97
Norme oggetto del giudizio
- nota del Ministero delle finanze del 21 dicembre 1998
- istruzioni del Ministero delle finanze del 21 dicembre 1998
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 39, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 27672
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana in relazione alle istruzioni ministeriali dalle quali - secondo la prospettazione - si evincerebbe la volontà dello Stato di non devolvere alla stessa Regione entrate di sua indiscussa spettanza. Le istruzioni ministeriali impugnate non hanno infatti idoneità a produrre lesioni della sfera di competenza costituzionale della ricorrente - come richiesto dall'art. 39 della legge n. 87 del 1953 - essendo relative ad una fase interna e meramente provvisoria del procedimento di versamento dallo Stato alla Regione Siciliana del gettito tributario ad essa spettante e riscosso dall'amministrazione finanziaria statale ai sensi del d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422; mentre resta sempre impregiudicata la facoltà della Regione Siciliana, al termine dei procedimenti di versamento dei gettiti e di conguaglio rispetto alle somme provvisoriamente devolute, di contestare errori o inesattezze nelle sedi amministrative o giurisdizionali competenti. - Con riferimento al riparto delle entrate, e al loro non immediato versamento alla Regione, v. riferimenti alle sentenze n. 66/2001 e n. 156/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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