Corte costituzionale
Sentenza n. 91/2003
Corte cost., sent. 28 marzo 2003, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 91/2003
- Data di deposito
- 28 marzo 2003
- Data di decisione
- 26 marzo 2003
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:91
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge n. 7 del 11 gennaio 2001
- art. 8, comma 1, lettera b), legge n. 7 del 11 gennaio 2001
- art. 8, comma 2, legge n. 7 del 11 gennaio 2001
Parametri
- art. 8, numero 12, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 9, numero 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1017 del 31 luglio 1978
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 27651
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, nella parte in cui, attribuendo al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato il potere di risolvere, in via sostitutiva, il contrasto determinato dalla fissazione di date concomitanti per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano; disposizione, questa, che lede certamente, in relazione alla sua formulazione testuale - non superabile in via interpretativa - la competenza primaria delle stesse Province in tema di fiere programmate nel rispettivo àmbito provinciale: prevedendosi, nella specie, un potere sostitutivo attivato in assenza di inadempimenti provinciali e per di più da parte di un singolo ministro, e non potendo essere individuati - a sua giustificazione - l'interesse unitario o i requisiti delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. - Sullo scrutinio delle norme alla luce del titolo V della parte seconda della Costituzione nel testo precedente alla riforma operata con la legge n. 3 del 2001, v. richiamo alle sentenze n. 422 e n. 376/2000 (ma, 'recte', del 2002). - In relazione all'interesse nazionale, v. citata sentenza n. 314/2001. - Sulla clausola di salvaguardia delle competenze provinciali invocabile anche nei giudizi in via principale, v. citate sentenze n. 406 e n. 170/2001 e n. 520/2000. - Sulla estensione dell'efficacia della decisione adottata nei confronti di entrambe le Province, v. citata sentenza n. 334/2001.
Massima n. 27652
Le norme contenute nel censurato art. 8, comma 1, lettera b) e comma 2 della legge 11 gennaio 2001, n. 7 - che affidano a un regolamento ministeriale la fissazione di "requisiti minimi" e di "criteri generali" atti ad evitare la concomitanza di fiere del medesimo livello - devono essere considerate inapplicabili alla Provincia di Trento in tutte quelle parti che comunque possano ritenersi lesive della competenza primaria provinciale in materia di fiere: essendo possibile a tal fine invocare la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 1, comma 1 della predetta legge n. 7 del 2001. Intese in questi sensi le norme censurate, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 lettera b) e comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 8, numero 12), 9, numero 3), e 16 dello statuto del Trentino-Alto Adige e agli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7 (Legge quadro sul settore fieristico), nella parte in cui, attribuendo al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato il potere di risolvere, in via sostitutiva, il contrasto determinato dalla fissazione di date concomitanti per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 lettera b) e comma 2, della medesima legge 11 gennaio 2001, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 8, numero 12), 9, numero 3), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), ed ai “principi costituzionali in materia di rapporti tra atti regolamentari e poteri regionali” dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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