Corte costituzionale
Sentenza n. 39/2003
Corte cost., sent. 5 febbraio 2003, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/2003
- Data di deposito
- 5 febbraio 2003
- Data di decisione
- 16 gennaio 2003
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:39
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza ministeriale n. 3108 del 24 febbraio 2001
Parametri
- art. 14, lettere a), g), i), statuto regione Sicilia
- art. 32, statuto regione Sicilia
- art. 33, statuto regione Sicilia
- art. 34, statuto regione Sicilia
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1825 del 1° dicembre 1961
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 5, Costituzione
Massime
Massima n. 27549
Non ha pregio l'eccezione di inammissibilità del ricorso per l'omessa impugnazione di un atto precedente di contenuto sostanzialmente identico, poiché l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile ai ricorsi per conflitto d'attribuzione tra Stato e regioni. - V. citata sentenza n. 389/1995.
Massima n. 27550
La questione di costituzionalità sollevata anteriormente all'entrata in vigore della legge costituzionale che ha modificato il titolo V della Costituzione, con riferimento alle norme costituzionali allora vigenti e promossa per ottenere il riconoscimento delle competenze regionali, ha da essere decisa esclusivamente alla stregua delle norme costituzionali nella formulazione originaria, non rilevando, in questa circostanza, il sopravvenuto mutamento del quadro costituzionale. - V. citate sentenze n. 422/2002 e n. 376/2002.
Massima n. 27551
L'ordinanza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2001, n. 3108, concernente la nomina di un commissario delegato per la realizzazione delle azioni e degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza idrica in Sicilia, pur se attinente a materia di competenza regionale, non è lesiva delle attribuzioni della Regione Siciliana, in quanto: a) ha carattere di straordinarietà e risponde anche ad interessi della comunità nazionale, essendo finalizzata, attraverso una sollecita iniziativa di carattere unitario, al superamento in tempi ristretti della situazione di emergenza ed al contenimento dei rischi esistenti in una porzione del territorio nazionale, b) il potere di ordinanza è stato esercitato, nella specie, in modo tale da non compromettere il nucleo essenziale delle attribuzioni regionali (prevedendo la partecipazione della regione all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile, precisi limiti di tempo e di contenuto al potere di ordinanza dei commissari delegati, preventiva consultazione della regione, raccordo collaborativo). Pertanto, va respinto il ricorso della Regione Siciliana e spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'interno, nominare con l'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un commissario delegato per l'attuazione degli interventi necessari a fare fronte alla situazione di emergenza idrica nelle Province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. - In tema di interventi statali straordinari suscettibili anche di arrecare compressioni della sfera di autonomia regionale, v. citate sentenze n. 520 e n. 127 del 1995. - Sulla legge istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, v. citata sentenza n. 418/1992. - Sulle finalità e caratteristiche del programma straordinario di intervento, v. citate sentenze n. 462/1992 e n. 157/1995. - Su emergenza e sacrificio dell'autonomia regionale, v. citata sentenza n. 127/1995. - Sulla necessità di prevedere forme di concertazione e di leale collaborazione tra Stato ed autonomie territoriali, v. citata sentenza n. 422/2002, nonché di salvaguardare il nucleo essenziale delle attribuzioni regionali, citata sentenza n. 127/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'interno, nominare con l'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle Province di Agrigento, Caltanisetta, Enna, Palermo e Trapani) un commissario delegato per l'attuazione degli interventi necessari a fare fronte alla suddetta situazione di emergenza idrica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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