Corte costituzionale

Sentenza n. 39/2003

Corte cost., sent. 5 febbraio 2003, n. 39

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
39/2003
Data di deposito
5 febbraio 2003
Data di decisione
16 gennaio 2003
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:39

Norme oggetto del giudizio

  • ordinanza ministeriale n. 3108 del 24 febbraio 2001

Parametri

  • art. 14, lettere a), g), i), statuto regione Sicilia
  • art. 32, statuto regione Sicilia
  • art. 33, statuto regione Sicilia
  • art. 34, statuto regione Sicilia
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1825 del 1° dicembre 1961
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 5, Costituzione

Massime

Massima n. 27549

Non ha pregio l'eccezione di inammissibilità del ricorso per l'omessa impugnazione di un atto precedente di contenuto sostanzialmente identico, poiché l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile ai ricorsi per conflitto d'attribuzione tra Stato e regioni. - V. citata sentenza n. 389/1995.

Massima n. 27550

La questione di costituzionalità sollevata anteriormente all'entrata in vigore della legge costituzionale che ha modificato il titolo V della Costituzione, con riferimento alle norme costituzionali allora vigenti e promossa per ottenere il riconoscimento delle competenze regionali, ha da essere decisa esclusivamente alla stregua delle norme costituzionali nella formulazione originaria, non rilevando, in questa circostanza, il sopravvenuto mutamento del quadro costituzionale. - V. citate sentenze n. 422/2002 e n. 376/2002.

Massima n. 27551

L'ordinanza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2001, n. 3108, concernente la nomina di un commissario delegato per la realizzazione delle azioni e degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza idrica in Sicilia, pur se attinente a materia di competenza regionale, non è lesiva delle attribuzioni della Regione Siciliana, in quanto: a) ha carattere di straordinarietà e risponde anche ad interessi della comunità nazionale, essendo finalizzata, attraverso una sollecita iniziativa di carattere unitario, al superamento in tempi ristretti della situazione di emergenza ed al contenimento dei rischi esistenti in una porzione del territorio nazionale, b) il potere di ordinanza è stato esercitato, nella specie, in modo tale da non compromettere il nucleo essenziale delle attribuzioni regionali (prevedendo la partecipazione della regione all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile, precisi limiti di tempo e di contenuto al potere di ordinanza dei commissari delegati, preventiva consultazione della regione, raccordo collaborativo). Pertanto, va respinto il ricorso della Regione Siciliana e spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'interno, nominare con l'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un commissario delegato per l'attuazione degli interventi necessari a fare fronte alla situazione di emergenza idrica nelle Province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. - In tema di interventi statali straordinari suscettibili anche di arrecare compressioni della sfera di autonomia regionale, v. citate sentenze n. 520 e n. 127 del 1995. - Sulla legge istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, v. citata sentenza n. 418/1992. - Sulle finalità e caratteristiche del programma straordinario di intervento, v. citate sentenze n. 462/1992 e n. 157/1995. - Su emergenza e sacrificio dell'autonomia regionale, v. citata sentenza n. 127/1995. - Sulla necessità di prevedere forme di concertazione e di leale collaborazione tra Stato ed autonomie territoriali, v. citata sentenza n. 422/2002, nonché di salvaguardare il nucleo essenziale delle attribuzioni regionali, citata sentenza n. 127/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'interno, nominare con l'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle Province di Agrigento, Caltanisetta, Enna, Palermo e Trapani) un commissario delegato per l'attuazione degli interventi necessari a fare fronte alla suddetta situazione di emergenza idrica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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