Corte costituzionale
Sentenza n. 38/2003
Corte cost., sent. 5 febbraio 2003, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/2003
- Data di deposito
- 5 febbraio 2003
- Data di decisione
- 16 gennaio 2003
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, legge n. 196 del 16 maggio 1978
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 182 del 22 febbraio 1982
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 10 febbraio 2000
Parametri
- art. 48-bis, aggiunto, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, legge costituzionale n. 2 del 23 settembre 1993
- art. 4, comma 1, decreto legislativo luogotenenziale n. 545 del 7 settembre 1945
- art. 1, decreto legislativo n. 320 del 22 aprile 1994
Massime
Massima n. 27547
E' innegabile la sussistenza di condizioni per l'elevamento del conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, da parte della Regione Valle d'Aosta, in relazione all'impugnato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e con riguardo alla previsione, contenuta nello stesso decreto, che le funzioni amministrative in materia di riconoscimento delle persone giuridiche private - devolute nel restante territorio nazionale, in base alle disposizioni dello stesso decreto, al prefetto e alle prefetture - sono attribuite, in Valle d'Aosta, al rappresentante del Ministero dell'interno che presiede la commissione di coordinamento (di cui all'art. 44 dello statuto speciale), anziché al Presidente della Regione, dal momento che è questi che esercita nella stessa Regione tutte le altre funzioni prefettizie, in forza di una regola invocata come un connotato dello speciale ordinamento autonomistico, quale risulta dallo statuto e dalle norme di attuazione e di trasferimento. Va, di conseguenza, respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla difesa del Presidente del Consiglio sull'assunto di una non difendibilità, con lo strumento del conflitto, di competenze delegate alla Regione.
Massima n. 27548
Non spetta allo Stato, e per esso al Governo, stabilire con regolamento che i compiti spettanti in base alle disposizioni del regolamento medesimo al prefetto e alle prefetture sono riferiti, per la Regione Valle d'Aosta, al presidente della Commissione di coordinamento e al suo ufficio, anziché al Presidente della Regione e per l'effetto va disposto l'annullamento dell'art. 10 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 - regolamento «di delegificazione» emanato sulla base dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 -, nella parte in cui dispone che «i compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti» «per la Regione Valle d'Aosta al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio». Tale regolamento lede, infatti, le attribuzioni della Regione Valle d'Aosta, dal momento che la regola costante - introdotta dal decreto legislativo luogotenenziale n. 545 del 7 settembre 1945 e confermata in più di un provvedimento legislativo - comportante l'automatica attribuzione al Presidente della Regione dell'esercizio di tutte le funzioni altrove spettanti al prefetto - anche se, eventualmente, derogabile - potrebbe, tuttavia, subire deroghe solo in forza di un provvedimento legislativo adottato secondo la procedura prevista per le norme di attuazione statutaria (secondo quanto previsto dall'art. 48-bis dello statuto) e non ad opera di una legge ordinaria: tanto meno, dunque, ad opera di un semplice regolamento, come quello impugnato, attuativo di disposizioni di legge che non contenevano, né potevano contenere, l'abilitazione al Governo a disporre in difformità da norme di attuazione degli statuti speciali. - Per la particolare forza propria delle norme di attuazione statutaria, sono citate le sentenze n. 180/1980 e n. 237/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Governo, stabilire con regolamento che i compiti spettanti in base alle disposizioni del regolamento medesimo al prefetto e alle prefetture sono riferiti, per la Regione Valle d'Aosta, al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio, anziché al Presidente della Regione; e per l'effetto
annulla l'articolo 10 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto - n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui dispone che “i compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti” “per la Regione Valle d'Aosta al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio”.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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