Corte costituzionale

Sentenza n. 329/2003

Corte cost., sent. 4 novembre 2003, n. 329

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
329/2003
Data di deposito
4 novembre 2003
Data di decisione
27 ottobre 2003
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:329

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001

Massime

Massima n. 28008

E’ inammissibile, per carenza di interesse al ricorso, il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Lombardia e dalla Regione Lazio nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001. Le norme impugnate, infatti, fino alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2001 di modifica del Titolo V della Costituzione, non risulta che abbiano prodotto effetti invasivi della sfera di attribuzioni regionali, stante la mancata attuazione della disciplina posta dall’atto contestato; mentre, è pacifico che, almeno a partire da tale data, le medesime norme possono essere sostituite, nei limiti delle competenze regionali, da una apposita normazione regionale, come previsto dal decreto legge 18 settembre 2991, n. 347, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, il cui art. 3, comma 1, espande le potestà organizzative riconosciute alle Regioni in materia sanitaria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione promossi dalla Regione Lombardia e dalla Regione Lazio nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001 (Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59) con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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