Corte costituzionale
Sentenza n. 309/2003
Corte cost., sent. 7 ottobre 2003, n. 309
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 309/2003
- Data di deposito
- 7 ottobre 2003
- Data di decisione
- 1° ottobre 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:309
Norme oggetto del giudizio
- art. 7-bis, introdotto, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
- art. 11, legge n. 646 del 13 settembre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 27968
La norma di cui all’art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, introdotto dall’art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646 – censurata in quanto stabilisce che la persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno in un determinato comune di residenza o dimora abituale, possa essere autorizzata dal giudice ad allontanarsi dal comune medesimo esclusivamente per ragioni di salute e non anche per la professione in forma associata della propria fede – contiene la previsione di una sospensione degli obblighi del sorvegliato speciale la cui auspicata estensione dal campo del diritto alla salute a quello del diritto di culto sarebbe in insuperabile contraddizione con le esigenze in vista delle quali la misura di prevenzione è adottata: tale estensione, del resto, non rappresenterebbe un contemperamento tra esigenze costituzionali da armonizzare, ma semplicemente la vanificazione di una a favore dell’altra. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 19 della Costituzione. – In tema di prevenzione e repressione dei reati come compiti primari della pubblica autorità, ricordata la sentenza n. 27 del 1959. – Sulle “normali conseguenze” che, in riferimento a diversi diritti, possono discendere dall’imposizione di limiti alla liberta personale e alla libertà di circolazione e soggiorno, citata la sentenza n. 75 del 1966. – In materia di diritto al lavoro del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione in questione, citata la sentenza n. 193 del 1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), introdotto dall'art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), sollevata dal Tribunale di Catanzaro, in riferimento all'art. 19 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 ottobre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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