Corte costituzionale

Sentenza n. 309/2003

Corte cost., sent. 7 ottobre 2003, n. 309

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
309/2003
Data di deposito
7 ottobre 2003
Data di decisione
1° ottobre 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:309

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7-bis, introdotto, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
  • art. 11, legge n. 646 del 13 settembre 1982

Parametri

Massime

Massima n. 27968

La norma di cui all’art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, introdotto dall’art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646 – censurata in quanto stabilisce che la persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno in un determinato comune di residenza o dimora abituale, possa essere autorizzata dal giudice ad allontanarsi dal comune medesimo esclusivamente per ragioni di salute e non anche per la professione in forma associata della propria fede – contiene la previsione di una sospensione degli obblighi del sorvegliato speciale la cui auspicata estensione dal campo del diritto alla salute a quello del diritto di culto sarebbe in insuperabile contraddizione con le esigenze in vista delle quali la misura di prevenzione è adottata: tale estensione, del resto, non rappresenterebbe un contemperamento tra esigenze costituzionali da armonizzare, ma semplicemente la vanificazione di una a favore dell’altra. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 19 della Costituzione. – In tema di prevenzione e repressione dei reati come compiti primari della pubblica autorità, ricordata la sentenza n. 27 del 1959. – Sulle “normali conseguenze” che, in riferimento a diversi diritti, possono discendere dall’imposizione di limiti alla liberta personale e alla libertà di circolazione e soggiorno, citata la sentenza n. 75 del 1966. – In materia di diritto al lavoro del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione in questione, citata la sentenza n. 193 del 1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), introdotto dall'art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), sollevata dal Tribunale di Catanzaro, in riferimento all'art. 19 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 ottobre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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