Corte costituzionale
Sentenza n. 308/2003
Corte cost., sent. 7 ottobre 2003, n. 308
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 308/2003
- Data di deposito
- 7 ottobre 2003
- Data di decisione
- 1° ottobre 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:308
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto-legge n. 5 del 23 gennaio 2001
- legge n. 66 del 20 marzo 2001
Parametri
- art. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 18, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 19, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 24, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, numero 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, numero 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 102, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 28266
Appartengono alla competenza dello Stato, in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee, l'attività di garanzia del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, finalizzati alla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la correlativa attività di vigilanza, nonché i provvedimenti relativi alla delocalizzazione e al risanamento di impianti radiotelevisivi che rientrano in questo quadro, fortemente caratterizzato in senso unitario. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 2, 4, 8, numeri 4, 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 21 e 24, 9, numeri 9 e 10, 16 e 102 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. - In tema di modalità di esercizio delle funzioni da parte dell'ente competente, attraverso le quali siano efficacemente rappresentati tutti gli interessi e le posizioni costituzionalmente rilevanti, v. citate sentenze n. 96/2003 e n. 422/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 4, 8, numeri 4), 5), 6), 14), 16), 17), 18), 19), 21) e 24), 9, numeri 9) e 10), 16 e 102 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 ottobre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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