Corte costituzionale
Sentenza n. 267/2003
Corte cost., sent. 22 luglio 2003, n. 267
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 267/2003
- Data di deposito
- 22 luglio 2003
- Data di decisione
- 3 luglio 2003
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:267
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, decreto ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del 21 dicembre 2000
Parametri
- art. 8, numero 25, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 28 marzo 1975
- art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 27879
Non spetta allo Stato vincolare le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella concessione ed erogazione degli assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al rispetto del livello e dei requisiti di accesso previsti “dai relativi regolamenti attuativi”. L’obbligo di adeguamento a carico delle Province autonome può, infatti, derivare soltanto da una norma statale avente rango legislativo e non, invece, da norma di rango secondario. E’, pertanto, annullato l’art. 23 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, limitatamente alle parole “e dai relativi regolamenti attuativi”, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano. - In tema di non soggezione delle Regioni alla disciplina dettata con i regolamenti governativi, menzionate le sentenze n. 507/2000; n. 250/1996; n. 482/1995. - In termini, quanto alle province autonome, citate le sentenze n. 84/2001 e n. 371/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta allo Stato vincolare le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella concessione ed erogazione degli assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione degli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al rispetto del livello e dei requisiti di accesso previsti "dai relativi regolamenti attuativi";
annulla, di conseguenza, l'art. 23 del decreto del Ministero per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 (Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e degli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), limitatamente alle parole "e dai relativi regolamenti attuativi", nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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