Corte costituzionale

Sentenza n. 267/2003

Corte cost., sent. 22 luglio 2003, n. 267

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
267/2003
Data di deposito
22 luglio 2003
Data di decisione
3 luglio 2003
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:267

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, decreto ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del 21 dicembre 2000

Parametri

  • art. 8, numero 25, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 28 marzo 1975
  • art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992

Massime

Massima n. 27879

Non spetta allo Stato vincolare le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella concessione ed erogazione degli assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al rispetto del livello e dei requisiti di accesso previsti “dai relativi regolamenti attuativi”. L’obbligo di adeguamento a carico delle Province autonome può, infatti, derivare soltanto da una norma statale avente rango legislativo e non, invece, da norma di rango secondario. E’, pertanto, annullato l’art. 23 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, limitatamente alle parole “e dai relativi regolamenti attuativi”, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano. - In tema di non soggezione delle Regioni alla disciplina dettata con i regolamenti governativi, menzionate le sentenze n. 507/2000; n. 250/1996; n. 482/1995. - In termini, quanto alle province autonome, citate le sentenze n. 84/2001 e n. 371/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta allo Stato vincolare le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella concessione ed erogazione degli assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione degli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al rispetto del livello e dei requisiti di accesso previsti "dai relativi regolamenti attuativi";

annulla, di conseguenza, l'art. 23 del decreto del Ministero per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 (Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e degli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), limitatamente alle parole "e dai relativi regolamenti attuativi", nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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