Corte costituzionale

Sentenza n. 227/2003

Corte cost., sent. 4 luglio 2003, n. 227

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
227/2003
Data di deposito
4 luglio 2003
Data di decisione
19 giugno 2003
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:227

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, legge provinciale n. 3 del 23 febbraio 1998
  • art. 29, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 24 del 9 dicembre 1991
  • art. 29, comma 4, come sostituito, legge della Provincia autonoma di Trento n. 24 del 9 dicembre 1991
  • art. 29, comma 9, come sostituito, legge della Provincia autonoma di Trento n. 24 del 9 dicembre 1991
  • art. 29, comma 7, legge della Provincia autonoma di Trento n. 24 del 9 dicembre 1991

Parametri

  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 18, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 5, decreto legislativo n. 267 del 16 marzo 1992
  • art. 18, comma 1, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 18, comma 4, legge n. 157 del 11 febbraio 1992

Massime

Massima n. 27870

Sussiste la rilevanza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 29 della legge della Provincia di Trento 9 dicembre 1991, n. 24, sollevata dal Tribunale regionale di giustizia aministrativa del Trentino-Alto Adige, non incidendo sulla rilevanza la conclusione della fase cautelare nel giudizio 'a quo' a seguito dell'intervenuto annullamento, da parte del Consiglio di Stato, dell'ordinanza di provvisoria sospensione concessa dal rimettente in attesa della definizione del giudizio di legittimità costituzionale. Conseguentemente va respinta l'eccezione avanzata dalla Provincia di Trento circa la presunta perdita di rilevanza della medesima questione.

Massima n. 27871

Nel giudizio di legittimità costituzionale non possono essere ammessi interventi di soggetti che non risultano essere parti nel giudizio 'a quo' al momento dell'emissione dell'ordinanza di rimessione e in difetto di un loro interesse qualificato ad intervenire, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (nella specie, sono stati esclusi gli interventi del 'World Wide Fund for Nature' e della Federazione italiana della caccia). - V. richiamo alle sentenze n. 413, n. 307 e n. 145/2002; e alle ordinanze n. 338, n. 262 e n. 251/2002.

Massima n. 27872

Contrariamente a quanto afferma la Provincia di Trento, le norme di attuazione statutaria (art. 5 del d.lgs. n. 267 del 1992) in materia di protezione della fauna non consentono di ritenere che la legislazione provinciale dovrebbe riferirsi solo e direttamente (senza ulteriori intermediazioni statali) alla normativa internazionale ed europea giacché, alla luce delle norme statutarie (art. 8, n. 15), l'esercizio della competenza provinciale in materia di caccia non può prescindere dal rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, quali sono nella specie le previsioni che danno attuazione al diritto comunitario contenute nella legge dello Stato n. 157 del 1992.

Massima n. 27873

È costituzionalmente illegittimo l'art. 29, commi 2 e 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24, come sostituito dall'art. 32 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, nella parte in cui prevede specie cacciabili diverse e periodi venatori più ampi di quelli previsti dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le cui disposizioni - a' termini dello statuto - vincolano la legislazione provinciale in quanto appartenenti al novero delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali", volte a garantire standards minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale. - Sulla tutela uniforme della fauna sull'intero territorio dello Stato, sentenza citata n. 536/2002. - Sulla natura delle disposizioni statali che individuano le specie cacciabili, sentenze citate n. 168/1999, n. 323/1998, n. 272/1996, n. 35/1995 e n. 577/1990. - Sulle eccezioni (necessariamente limitate) al divieto generale di caccia, sentenze citate n. 272/1996 e n. 1002/1988.

Massima n. 27874

È costituzionalmente illegittimo l'art. 29, commi 7 e 9, della legge della Provincia di Trento 9 dicembre 1991, n. 24, come sostituito dall'art. 32 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) preliminare all'adozione di provvedimenti sulla regolazione della caccia, con ciò violando il limite statutario che impone il rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e, in particolare, ledendo la prescrizione di grande riforma economico-sociale (contenuta nell'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992) volta a garantire, su tutto il territorio nazionale, standards uniformi di tutela della fauna.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, commi 2, 4, 7 e 9, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), come sostituito dall'art. 32 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 (Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998), nella parte in cui prevede specie cacciabili diverse e periodi venatori più ampi di quelli previsti dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà del parere dell'INFS preliminare all'adozione di provvedimenti sulla regolazione della caccia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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