Corte costituzionale
Sentenza n. 186/2003
Corte cost., sent. 4 giugno 2003, n. 186
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 186/2003
- Data di deposito
- 4 giugno 2003
- Data di decisione
- 23 maggio 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:186
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 4, legge n. 499 del 23 dicembre 1999
- art. 2, comma 5, legge n. 499 del 23 dicembre 1999
- art. 2, comma 6, legge n. 499 del 23 dicembre 1999
- art. 2, comma 7, legge n. 499 del 23 dicembre 1999
- art. 2, comma 9, legge n. 499 del 23 dicembre 1999
- art. 5, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 2, comma 10, legge n. 499 del 23 dicembre 1999
Parametri
- art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 29, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 69, a 85, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 27756
Diversamente da quanto la denominazione impiegata («linee di indirizzo e coordinamento») potrebbe indurre a ritenere, la disposizione dell'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, se letta in connessione con il comma 5, mostra chiaramente come il Ministro delle politiche agricole e forestali sia chiamato a svolgere attività, le quali sono inserite in un articolato percorso procedimentale che sfocia in un atto non qualificabile come atto di indirizzo e coordinamento. Sicché le linee di indirizzo ministeriali per gli interventi da realizzare nei settori agricolo, agricoloindustriale, agroalimentare e forestale, lungi dal comportare vincoli diretti nei confronti delle amministrazioni regionali - salvo l'onere di uniformarsi ai criteri dettati per l'omogenea redazione dei programmi regionali - rappresentano soltanto una fase di un procedimento complesso, destinato a concludersi con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Pertanto non può trovare ragione la censura relativa al difetto nella predetta disposizione dei requisiti di forma e di sostanza, ai quali è subordinato l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, e non è fondata la relativa questione di costituzionalità sollevata dalla Provincia di Trento. - In tema di legittimo esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, sentenze citate n. 63/2000, n. 169/1999, n. 408/1998; n. 121/1997, n. 359/1991.
Massima n. 27757
Non costituisce un'illegittima ingerenza sull'attività programmatoria e finanziaria delle Regioni la previsione contenuta al comma 7 dell'art. 2 della legge n. 499 del 1999, relativamente all'inserimento dei programmi regionali nel Documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (DPAAF) e ai commi 5 e 6, relativamente al potere di approvazione e di aggiornamento del Documento da parte del CIPE. Diversamente da quanto opina la ricorrente Provincia di Trento, i programmi agricoli regionali non possono infatti ritenersi condizionati all'inserimento nel Documento e dunque a un atto di approvazione statale, giacché l'approvazione da parte del CIPE comporta la contestuale attribuzione dei fondi statali specificamente recati, limitatamente al periodo 1999-2002, dalla legge n. 499 del 1999, non potendo incidere, invece, sui bilanci regionali e, in ispecie, sui fondi che le regioni iscrivono autonomamente nei propri bilanci ovvero destinati alle competenze regionali nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, assumendo soltanto un carattere meramente ricognitivo delle previsioni di bilancio delle singole Regioni e dei relativi trasferimenti statali al fine di garantire la più ampia conoscenza da parte degli operatori delle opportunità di sviluppo e di investimento offerte dal mercato. E, in definitiva, la presentazione del programma regionale per l'inserimento nel documento programmatico nazionale approvato dal CIPE costituisce un presupposto formale per accedere ai finanziamenti recati dalla legge statale, non potendo lo Stato finanziare progetti regionali senza conoscerne gli elementi costitutivi e non risultando, inoltre, vincoli organizzativi aggiuntivi a carico della Provincia per la concreta gestione delle somme erogate. Pertanto non è fondata la questione di costituzionalità sollevata dalla Provincia di Trento in ordine all'art. 2, commi 7 e 5, 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
Massima n. 27758
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Provincia di Trento, in ordine al comma 9 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, il quale contempla l'intervento sostitutivo dello Stato - disciplinato nell'art. 5 del d.lgs. n. 112 del 1998 - per l'ipotesi di omessa presentazione dei programmi agricoli regionali o dei documenti di programmazione agricola. Risulta, infatti, che la disposizione impugnata non ha trovato attuazione, per il passato, poiché, avendo la Provincia ricorrente presentato i programmi in questione, non si è verificata la condizione dell'omessa presentazione per attivare il previsto procedimento sostitutivo; né, d'altro canto, essa potrà trovarne in futuro, avendo la legge esaurito i suoi effetti alla data del 31 dicembre 2002.
Massima n. 27759
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Provincia di Trento in ordine all'art. 2, comma 10, della legge n. 499 del 1999, poiché la ulteriore notifica statale alla Commissione delle Comunità europee dei regimi di aiuto contenuti nel Documento programmatico agrolimentare, in esso prevista, non vanifica quella provinciale che sia già intervenuta e non è idonea, di per sé, a ledere attribuzioni costituzionalmente spettanti alla Provincia di Trento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 4, 5, 6 e 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale), proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8, numeri 21 e 29; 9, numero 8; 16; da 69 a 85 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e ai principî costituzionali in materia di funzione di indirizzo e coordinamento, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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