Corte costituzionale

Sentenza n. 13/2003

Corte cost., sent. 30 gennaio 2003, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
13/2003
Data di deposito
30 gennaio 2003
Data di decisione
16 gennaio 2003
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:13

Norme oggetto del giudizio

  • lettera di intenti (tra Regione Veneto e Repubblica Argentina) del 31 marzo 1999

Parametri

  • legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • Titolo V parte II, Costituzione
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977

Massime

Massima n. 27509

Nel conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Veneto, lo scrutinio va effettuato alla luce delle disposizioni costituzionali sulla competenza vigenti nel momento in cui l'atto all'origine del conflitto è stato adottato, non rilevando il successivo mutamento del parametro conseguente all'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, per effetto della legge cost. n. 3 del 2001.

Massima n. 27510

Non spetta alla Regione Veneto il potere di stipulare la "lettera di intenti" sottoscritta a Venezia il 31 marzo 1998 dal Presidente della Regione e dal Ministro degli affari esteri, commercio internazionale e culto della Repubblica Argentina e, di conseguenza, la stessa lettera di intenti va annullata; la mancanza della preventiva intesa o dell'assenso del Governo a tale stipulazione - onde verificarne la compatibilità con gli indirizzi di politica estera - risulta infatti lesiva della sfera di attribuzioni dello Stato, indipendentemente da ogni valutazione della riconducibilità delle materie trattate dalla "lettera" stessa alla sfera di attribuzioni regionali. - Sulla previa intesa o sull'assenso del Governo per la sottoscrizione di accordi con organi o enti esteri, v. richiamo alle sentenze n. 204 e 290/1993, n. 212/1994, n. 332/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta alla Regione Veneto il potere di stipulare la “lettera di intenti” sottoscritta a Venezia il 31 marzo 1999 dal Presidente della Regione Veneto e, di conseguenza, annulla tale atto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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