Corte costituzionale
Sentenza n. 103/2003
Corte cost., sent. 1° aprile 2003, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 103/2003
- Data di deposito
- 1° aprile 2003
- Data di decisione
- 26 marzo 2003
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:103
Norme oggetto del giudizio
- art. 3-bis, comma 5, introdotto, decreto legislativo n. 155 del 26 maggio 1997
- art. 10, comma 3, legge n. 526 del 21 dicembre 1999
- art. 3-bis, comma 7, introdotto, decreto legislativo n. 155 del 26 maggio 1997
Parametri
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 9, numero 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 27658
Il giudizio sui ricorsi proposti in via principale anteriormente alla entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, con i quali vengono dedotti, nei confronti di atti legislativi, vizi attinenti alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, va compiuto alla stregua dei parametri costituzionali vigenti alla data degli stessi atti legislativi impugnati. – In termini, ricordate le sentenze n. 524 e 376/2002.
Massima n. 27659
Le disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001 non sono destinate a prevalere sugli statuti speciali di autonomia e sono attualmente invocabili (art. 10 della stessa legge costituzionale n. 3 del 2001) solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite, da considerarsi (per la singola Provincia autonoma o Regione speciale) in modo unitario nella materia o funzione amministrativa presa in considerazione.
Massima n. 27660
La norma di cui all’art. 3-bis, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, introdotto dall’art. 10, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 – censurata in quanto contiene la previsione di un regolamento ministeriale che disciplini materie considerate di competenza della Provincia autonoma – si riferisce ad un decreto del Ministero della sanità che non può ritenersi esercizio di potere normativo o avente contenuto di principi nuovi cui sarebbero tenute le Regioni e Province autonome, né tantomeno esercizio di potere di direttiva ma piuttosto atto con valore di recepimento materiale. L’ambito di detto decreto, infatti, deve ritenersi limitato alle sole norme tecniche, nei limiti di esigenze unitarie, aventi carattere meramente esplicativo strettamente vincolato e di dettaglio. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in via principale in riferimento agli articoli 9, numero 10, e 16 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige ed alle relative norme di attuazione.
Massima n. 27661
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, introdotto dall’art. 10, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nell’attribuire al Ministero della sanità un potere aggiuntivo di effettuare sopralluoghi di verifica, parallelo al potere di vigilanza e polizia amministrativa spettante alle Province autonome, detta disposizione viola, infatti, il principio di cui all’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, secondo cui, nella materie di competenza della Regione o delle Province autonome, la legge statale non può attribuire ad organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle attribuite allo Stato in base allo statuto speciale ed alle relative norme di attuazione. L’intervento statale di vigilanza – non giustificabile sulla base dell’adempimento di pretesi obblighi comunitari, che non possono toccare, per questa parte, la ripartizione di competenze tra Stato e Regione – può esservi solo nell’ipotesi – completamente estranea alla previsione normativa in esame – di un verificato inadempimento da parte delle Province autonome di specifici obblighi di vigilanza, compresi quelli sul rispetto di prescrizioni comunitarie e con le previste garanzie.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) introdotto dall'art. 10, comma 3, della legge n. 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999), nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3-bis, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 155 del 1997, introdotto dall'art. 10, comma 3, della legge n. 526 del 1999, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 9, numero 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e alle relative norme di attuazione, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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